Tutela dei beni culturali: le nuove fattispecie di reato

La Legge 9.03.2022 n. 22, in applicazione della Convenzione di Nicosia, ha introdotto – con vigenza a far data dal 23 marzo 2022 – nuove disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. L’intervento normativo si caratterizza come una revisione, in termini estremamente punitivi, della complessiva disciplina previgente compresa nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lvo 42/2004) e che, con aggiunte e adattamenti, è stata trasferita nel Codice Penale.

Ai “delitti contro il patrimonio culturale” viene dedicato il nuovo Titolo VIII-bis al cui interno ritroviamo, oltre ai reati già previsiti dal precedente Codice dei beni culturali, nuove fattispecie di reato che in sostanza replicano i delitti contro il patrimonio già presenti nel Codice penale (ad esempio, il furto di beni culturali, l’appropriazione indebita di beni culturali, il riciclaggio e la ricettazione degli stessi) caratterizzandoli oltre che per il diverso oggetto della tutela (il bene culturale) soprattutto per una maggiore severità della pena.

Da una prima lettura sommaria emerge come il “patrimonio culturale” non venga definito agli effetti penali dalla legge in esame, ma resta individuato ai sensi dell’art. 2 del Codice dei beni culturali in quanto “costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici”. In mancanza di una definizione univoca sarà compito degli interpreti, di volta in volta, orientarsi facendo riferimento alle definizioni extrapenalistiche contenute agli artt. 10 e 11 del Codice dei beni culturali, nonché all’art. 2 della Convenzione di Nicosia, ora ratificata anche dall’Italia.

Certo è che questo deficit, oltre ad aumentare la discrezionalità di investigatori, PM e giudici, potrà determinare problemi nell’individuazione della ricorrenza dell’elemento soggettivo per i reati introdotti (tutte fattispecie dolose), soprattutto in relazione all’eventuale rilevanza dell’errore dell’agente ricadente sulla qualificabilità del bene come culturale o meno.

Le fattispecie di “nuovo conio” inserite nel Codice penale sono di seguito riportate:

art. 518 bis – Furto di beni culturali (da 2 a 6 anni di reclusione e multa da 927 a 1500 euro – proc. d’ufficio – comma 2, fattispecia aggravata da 4 a 10 anni)

art. 518 ter – Appropriazione indebita di beni culturali (da 1 a 4 anni di reclusione e multa da 516 a 1500 euro – proc. d’ufficio)

art. 518 quater – Ricettazione di beni culturali (da 4 a 10 anni di reclusione e multa da 1032 a 15000 euro – comma 2, la pena è aumentata se il bene proviene da rapina aggravata o estorsione aggravata)

art. 518 quinquies – Impiego di beni culturali provenienti da delitto (reclusione da 5 a 13 anni e multa da 6000 a 30000 euro)

art. 518 sexies – Riciclaggio di beni culturali (da 5 a 14 anni di reclusione e multa da 6000 a 30000 euro)

art. 518 septies – Autoriciclaggio di beni culturali (reclusione da 3 a 10 anni e multa da 6000 a 30000 euro)

art. 518 octies – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (reclusione da 1 a 4 anni – comma 2, reclusione da 8 mesi a 2 anni per chiunque faccia uso della scrittura falsa)

art. 518 novies – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 2000 a 80000 euro)

art. 518 decies – Importazione illecita di beni culturali (reclusione da 2 a 6 anni e multa da 258 a 5165 euro)

art. 518 undecies – Uscita o esportazione illecite di beni culturali (reclusione da 2 a 8 anni e multa fino a 80000 euro)

art. 518 duodecies – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (reclusione da 2 a 5 anni e multa da 2500 a 15000 euro per il danneggiamento – reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 1500 a 10000 euro per deturpamento e imbrattamento – comma 3, sospensione condizionale subordinata al ripristino o all’eliminazione delle conseguenze o alla prestazione di LPU)

art. 518 terdecies – Devastazione e saccheggio di beni culturali o paesaggistici (reclusione da 10 a 16 anni – sono ricompresi anche istituti e luoghi della cultura)

art. 518 quaterdecies – Contraffazione di opere d’arte (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 3000 a 10000 euro – confisca obbligatoria degli esemplari contraffatti – art. 518 quinquiesdecies Causa di non punibilità della contraffazione in caso di espressa dichiarazione di non autenticità).

Di seguito il testo di legge in Gazzetta Ufficiale

Il catalogo delle fattispecie appare frutto di una impostazione casistica e ridondante, dal carattere fortemente simbolico. I nuovi delitti, infatti, sono per lo più la replicazione delle corrispondenti figure di reati contro il patrimonio, da cui si distinguono per l’oggetto materiale. Come già rilevato da alcuni autori sarebbe stata più coerente e sobria l’introduzione di una aggravante, anche ad effetto speciale o sottratta al giudizio di bilanciamento.

Una serie di disposizioni comuni sono state aggiunte in tema di circostanze del reato, confisca e fatto commesso all’estero.

Si tratta dell’art 518 sexiesdecies C.P. che introduce l’aggravante ad effetto speciale (da un terzo alla metà) per tutti i reati previsti dal nuovo Titolo VIII bis in caso di: danno di rilevante entità; fatto commesso nell’esercizio di attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; fatto commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o tutela dei beni culturali; fatto commesso nell’ambito di una associazione ex art. 416 C.P.

L’art. 518 septiesdecies contiene invece l’attenuante ‘secca’ (riduzione di un terzo) in caso di danno di speciale tenuità o lucro di speciale tenuità quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. Al comma 2 la riduzione va da un terzo alla metà per chi abbia collaborato all’indivuduazione dei correi ovvero si sia adoperato per evitare che l’attività delittuosa avesse conseguenze ulteriori ovvero per chi ha consentito il recupero dei beni culturali oggetto del delitto.

Ai sensi del nuovo art. 518 duodevicies C.P. viene introdotta la confisca obbligatoria delle cose oggetto del reato di cui all’art. 518 decies C.P., salvo che le cose appartengano a soggetto estraneo al delitto. In caso di estinzione del reato, si procede nelle forme dell’incidente di esecuzione ex art. 666 C.P.P. Al comma 2 è prevista la confisca obbligatoria delle cose che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati compresi nel Titolo VIII bis, servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo. Il comma 3 introduce la possibilità della confisca per equivalente in caso di impossibilità della confisca diretta prevista al comma 2.

L’art. 518 undevicies C.P. estende l’applicabilità delle ipotesi delittuose previste al Titolo VIII bis anche ai fatti commessi all’estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

Un’ipotesi marginale di tipo contravvenzionale viene introdotta con la nuova previsione dell’art. 707 bis C.P. che punisce (ammenda da 500a 2000 euro) il possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione di metalli all’interno di aree o parchi archeologici, di zone di interesse archeologico delimitate o di aree nelle quali sono in corso lavori di verifica preventiva dell’interesse archeologico.