Art. 615 bis C.P. – Telecamere installate in casa dal marito – Interferenza illecita nella vita privata della moglie

Con la sentenza n. 4840 depositata il 2.02.2024 la Quinta sezione della Cassazione ha stabilito la configurabilità del reato p. e p. all’articolo 615 bis C.P. nel caso in cui uno dei conviventi nell’abitazione (nel caso, il marito) abbia installato un sistema di ripresa audio/video destinato a registrare, in sua assenza, gli atti della vita privata degli altri conviventi (moglie e figli).

La pronuncia di interesse sancisce l’irrilevanza della convivenza nella valutazione sulla consistenza o meno del reato in esame che punisce <<chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614>>.

Il fatto

Il Tribunale del Riesame aveva confermato il decreto del GIP con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di un impianto di video registrazione installato dall’indagato (tre mini telecamere inserite negli alloggiamenti dei sensori del sistema di allarme e un centralina di registrazione) con il quale erano state tratte immagini della convivente e dei figli in assenza dell’indagato coabitante.

La persona offesa, a conoscenza della presenza del sistema di allarme, era tuttavia venuta a conoscenza dell’esistenza anche delle telecamere soltanto dopo che il marito aveva allegato quelle immagini in una controdenuncia nei suoi confronti.

La questione posta all’esame della Cassazione ha ad oggetto la possibilità o meno di configurare il reato previsto dall’art. 615 bis C.P. nei confronti di chi abbia libero accesso al domicilio all’interno del quale erano avvenute le riprese, in quanto convivente, a qualsiasi titolo, con la persona offesa i cui atti di vita privata erano stati registrati.

La decisione della Corte

Conformemente a quanto affermato in altre pronunce di legittimità, la Corte ha ritenuto che non sia consentita neppure al convivente la registrazione di immagini di vita privata altrui quando lo stesso non ne sia stato parte, posto che solo in tale ultima evenienza l’atto di vita privata appartiene anche a chi l’abbia registrato (cfr. Sez. U., n. 36747 del 28.05.2003; Sez. 2, n. 40148 del 6.07.2022).

Ha precisato altresì che integra il reato di interferenze illecite nella vita privata altrui la condotta di colui che, mediante l’uso di strumenti di captazione visiva o sonora, all’interno della propria dimora, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi o ospiti occasionali, senza esservi in alcun modo partecipe.

Ne consegue che detto reato non è configurabile allorché l’autore della condotta condivida con i medesimi soggetti e con il loro consenso l’atto della vita privata oggetto di captazione (in Sez. 5, n. 36109 del 14.05.2018).

Infine, non integra il delitto in esame la condotta di chi, ammesso ad accedere nell’abitazione del coniuge separato, provveda a filmare senza consenso gli incontri tra quest’ultimo e il figlio minore, in quanto l’art. 615 bis C.P., che tutela la riservatezza domiciliare, sanziona la condotta di chi risulti estraneo agli atto – oggetto di captazione – di vita privata, ossia gli atti o vicende della persona in luogo riservato e non quella di chi sia stato ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte (in Sez. 5, n. 24848 del 17.05.2023).

L’interferenza illecita prevista e sanzionata dal reato in esame è pertanto quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte, mentre irrilevante è l’oggetto della ripresa, considerato che il concetto di ‘vita privata’ va riferito a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato.