Stupefacenti: lieve entità e dato quantitativo – le statistiche della Cassazione come criterio di individuazione della fattispecie prevista dal comma 5 art. 73 DPR 309/90

Interessante ricognizione statistica della Cassazione che con la sentenza n. 45061 depositata il 25.11.2022 dalla Sesta Sezione affronta la rilevanza del dato ponderale ai fini della ricorrenza o meno dell’ipotesi di “spaccio di lieve entità”.

Con la decisione in esame i giudici di legittimità evidenziano i rischi di una eccessiva oscillazione nelle valutazioni della sussistenza della fattispecie autonoma di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/90 in assenza di specifici parametri normativi oggettivi che possano fungere da linee guida per stabilire la ricorrenza o meno del fatto di lieve entità.

Il fatto

Nel giudizio di merito la Corte di Appello di Roma, pur diminuendo la pena finale, aveva escluso l’ipotesi di lieve entità, confermando la sentenza di condanna per il reato p. e p. dall’art. 73 DPR 309/90 in relazione ad un quantitativo di 100 gr di hashish (per un totale gr. 33,793 di principio attivo dal quale risultavano ricavabili 1351 dosi medie singole).

Il ricorso

L’imputato ricorreva avverso la mancata derubricazione nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 richiamando il principio affermato nella sentenza “Murolo” con la quale le Sezioni unite hanno precisato che il giudizio sulla lievità del fatto deve riguardare la complessiva gravità del fatto, essendo
insufficiente il mero riferimento al dato quantitativo (cfr. Sez. Un., n. 51063 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Osservava altresì il ricorrente che, nel caso di specie, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che, all’esito della perquisizione personale e domiciliare, non erano stati rinvenuti elementi utili dai quali desumere una stabile attività di spaccio, né si era valutata la destinazione, almeno in parte, dello stupefacente all’uso personale

La decisione della Corte

La Cassazione nell’accogliere il ricorso dell’imputato ha evidenziato come il criterio di valutazione complessiva degli elementi che contraddistinguono la condotta di lieve entità in tema di stupefacenti (quantità, qualità, mezzi e circostanze dell’azione) può subire una flessione solo nel caso in cui il dato ponderale sia di per sé talmente rilevante da determinare l’assorbimento dei restanti aspetti della condotta.

Nel caso in esame, osserva la Corte, si era in presenza di un quantitativo non particolarmente significativo (100 gr di hashish) e pienamente compatibile con un’attività di “piccolo spaccio”, comportante una disponibilità economica limitata e introiti ridotti, nonché la possibilità di soddisfare un numero minimo di richieste di cessione.

I giudici di merito, nell’escludere il fatto di lieve entità, avevano tuttavia evidenziato il numero elevato di dosi medie ricavabili da quel quantitativo: 1351 dosi per gr. 100 di hashish.

Tuttavia la Cassazione ha smentito il valore di tale circostanza sottolineando come il giudizio di offensività richiesto dall’art. 73, comma 5 DPR 309/90, non possa fondarsi in termini preponderanti sul numero di dosi medie singole ricavabili, posto che tale dato (relativo ad una presunzione introdotta dal DM 11.04.2006) indica unicamente la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente, “ma non corrisponde necessariamente al numero di dosi in concreto commercializzate con il quantitativo di stupefacente sequestrato”.

La casistica giudiziaria infatti ha dimostrato come le cosiddette “dosi da strada”, cioè quelle concretamente confezionate per lo spaccio non coincidono affatto con la dose media singola.

Nel caso esaminato, secondo i giudici di legittimità non era possibile accertare la reale redditività derivante dalla cessione dei 100 gr. di stupefacente rinvenuti neanche dal dato delle dosi medie ricavate secondo il moltiplicatore del DM 11.04.2006, con la conseguenza che l’elemento quantitativo ha inciso in maniera determinante ai fini del giudizio sulla ricorrenza o meno dell’ipotesi del comma 5 art. 73 DPR 309/90.

La Cassazione ha già affrontato una problematica simile con riguardo alla speculare ipotesi dell’aggravante della “ingente quantitativo” prevista all’art. 80 DPR 309/90, dando conto del dato statistico rilevato nella relazione dell’Ufficio del Massimario che aveva esaminato le sentenze emesse sull’aggravante in esame nell’arco di circa 2 anni, al fine di fornire un quadro dei quantitativi ritenuti ingenti nella giurisprudenza di legittimità (cfr. SSUU Biondi n. 36258/2012).

Con riferimento al caso di specie, posto che l’elemento ponderale è uno degli aspetti che maggiormente incide sul giudizio in ordine all’art. 73 comma 5, la Corte si è avvalsa dello studio
recentemente predisposto dall’Ufficio per il Processo presso la Sesta sezione penale, intitolato “Il fatto di lieve entità ex art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990: alla ricerca di un’interpretazione tassativizzante. Un’indagine empirica della giurisprudenza di legittimità nel triennio 2020-2022“.
Lo studio ha esaminato 398 decisioni della Corte in materia di spaccio di lieve entità, emesse nel triennio 2020-2022, evidenziando che il limite massimo entro il quale è stato riconosciuta la lieve entità del fatto è risultato essere:
– 150 g per la cocaina;
– 107,71 g per l’eroina;
– 246 g per la marijuana;
– 386,93 g per l’hashish.

Tale dato è stato ulteriormente elaborato, al fine di individuare i quantitativi per i quali vi è maggiore interferenza tra sentenze che riconoscono e negano il comma 5, risultando che, per i seguenti quantitativi, vi è una prevalenza di sentenze che ritengono il fatto lieve:
– 23,66 g per la cocaina;
– 28,4 g per l’eroina;
– 108,3 g per la marijuana;
– 101,5 g per l’hashish.

Al fine di evitare eccessive oscillazioni interpretative è dunque innegabile che la ricorrenza statistica potrebbe integrare un primo metro di giudizio non esaustivo, ma utile a garantire la necessaria tassatività della norma incriminatrice.

La Corte ha pertanto stabilito che “ai fini della valutazione della sussistenza del fatto lieve, il giudice potrà tener conto – unitamente agli altri elementi descrittivi della condotta – del fatto che il dato ponderale oggetto di giudizio è stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, come compatibile o meno con l’art. 73, comma 5 DPR 309/90“.

Applicando tale principio al caso di specie risulta evidente come il quantitativo sequestrato pari a circa 100 gr. di hashish, rientri appieno in quel valore soglia che la giurisprudenza prevalente della Corte ha ricondotto nell’ambito del fatto di lieve entità.