Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: Schema operativo del foro di Milano
La Riforma Cartabia ha introdotto con il nuovo art. 20 bis C.P. la categoria della sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ampliandone indubbiamente l’ambito di applicazione rispetto alla precedente previsione della L. 689/1981.
Si estende infatti da 2 a 4 anni il limite di pena delle sanzioni a vario titolo sostituibili.
Le sanzioni sostitutive previste sono la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità la pena pecuniaria e sono applicabili direttamente dal giudice della cognizione in sede di pronuncia della sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (nonché in fase di decreto penale di condanna).
Il giudice, nel pronunciare la sentenza, quando ritiene di determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, su consenso o istanza dell’imputato, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
In questa fase è pertanto rilevante il ruolo del difensore nel predisporre la documentazione utile per la corretta determinazione della sanzione sostitutiva e agevolare l’eventuale istruttoria.
A tale fine pubblichiamo un utile Schema Operativo elaborato dagli Uffici giudiziari milanesi (Corte d’appello, Tribunale di sorveglianza e Tribunale ordinario), la Camera penale di Milano, Ordine Avvocati di Milano e l’Ufficio inter-distrettuale per l’esecuzione penale esterna della Lombardia.
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