“Saluto romano” – Depositate le motivazioni delle Sezioni Unite

Con la sentenza n. 16153 depositata il 17.04.2024 le Sezioni Unite hanno risolto i dubbi interpretativi sulla rilevanza penale del cd. saluto romano, gestualità tipica del disciolto partito fascista tenuta nel corso di una manifestazione pubblica.

Era stato richiesto alle Sezioni Unite di stabilire se il gesto del saluto romano e il rispondere “presente” durante una manifestazione commemorativa dei defunti fosse da considerarsi reato secondo l’articolo 2 del decreto legge del 26 aprile 1993, n. 122, o piuttosto secondo la legge del 30 giugno 1952, n. 645, articolo 5.

Si trattava inoltre di chiarire se le rispettive fattispecie incriminatrici configurino un reato di pericolo concreto o presunto e se le medesime siano in rapporto di specialità o possano coesistere.

Con la sentenza n. 16153 , depositata il 17 aprile 2024, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla ‘chiamata del presente’ e nel cosiddetto ‘saluto romano’ integra il delitto previsto dall’art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, comma 1, d.I. n. 122 del 26 aprile 1993, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654)».

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