Riforma Cartabia e norme transitorie: la nuova procedibilità a querela non rileva se il ricorso in Cassazione è inammissibile

Con le sentenze 4183 e 4186 depositate il 1.02.2023 la Sezione 4 della Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi relativi a condanne per reati divenuti, dopo la Riforma Cartabia, procedibili a querela senza disporre alcun rinvio a data successiva al 30 marzo 2023 come disposto dall’art. 85 del D.lvo 150/2022 per la verifica della volontà della persona offesa.

Le due decisioni si pongono in continuità con l’indirizzo formatosi in occasione di precedente riforma del regime di procedibilità attuata nel 2018.
In altri termini, posto che è onere della parte interessata attivare correttamente il rapporto di impugnazione, il mancato rispetto delle regole processuali che determina l’inammissibilità del ricorso esclude la “pendenza” dello stesso e paralizza i poteri cognitivi del giudice.

La verifica della condizione di procedibilità in Cassazione è quaestio facti soggetta alle regole di autosufficienza del ricorso e ai limiti del potere di accertamento della Corte.

Di conseguenza la declaratoria di inammissibilità del ricorso non può essere messa in discussione dalla necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesto dalla normativa transitoria contenuta all’art. 85 del D.lvo 150/2022.

Nei due casi di specie, quindi, il mutato regime di procedibilità del reato per il quale era intervenuta condanna non ha avuto rilevanza e non ha precluso l’immediata dichiarazione di inammissibilità dei rispettivi ricorsi per Cassazione.