Revoca del giudizio abbreviato in caso di atto di indagine acquisito successivamente alla richiesta
Con la sentenza in commento (sez. 2, 7.07.2023-11.08.2023, n. 34584) la Cassazione ha ritenuto ammissibile la revoca dell’abbreviato richiesto a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato in un caso in cui il compendio probatorio era stato integrato con successivo deposito dall’Ufficio della Procura.
Il processo di merito
Si era proceduto nei confronti di due imputati Tizio e Caio con decreto di giudizio immediato emesso dal GIP del Tribunale di Taranto il 5/12/2018 a seguito di richiesta del Pubblico ministero del 26/11/2018.
Risulta tuttavia che il Pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, demandò ai RIS un’indagine tecnica volta a verificare se fossero riconducibili ai profili biologici degli imputati alcune tracce ematiche o i capelli rinvenuti dalla polizia giudiziaria su alcuni reperti ritenuti
dimostrativi della partecipazione nei reati per cui si stava procedendo.
I reperti giunsero in laboratorio il 12/09/2018 e le analisi iniziarono il 17/09/2018. La relazione dei
RIS di Roma relativa all’esito degli accertamenti biologici – particolarmente significativa in quanto erano evidenziati risultati riferibili agli imputati – fu completata il 27/11/2018, trasmessa al Pubblico ministero con nota del 4/12/2018 e a questi pervenuta il 7/12/2018.
Risulta, poi, che la relazione sia stata depositata nella cancelleria centrale dell’Ufficio GIP il 12/12/2018 e che lo stesso giorno la difesa di Tizio depositò richiesta di abbreviato presso la cancelleria del GIP che aveva emesso il decreto di giudizio immediato. Anche Caio depositava il 18/12/2018 richiesta di abbreviato.
Il GIP, con decreto del 20/12/2018, fissava l’udienza del 05/02/2019 per l’ammissione di entrambi gli imputati al rito speciale. A tale udienza, il GIP, dopo essersi espresso in punto di utilizzabilità della consulenza dei RIS rigettando le eccezioni sollevate dagli imputati, respingeva, altresì, la richiesta della difesa dell’imputato Tizio di concessione di un termine a difesa per valutare se ritrattare la richiesta di rito abbreviato.
Le ragioni del ricorso
Il ricorrente Tizio lamentava la violazione del diritto di difesa per avere i giudici di merito ritenuto “irretrattabile” la richiesta di rito abbreviato non condizionato nonostante gli esiti della consulenza fossero pervenuti al fascicolo del GIP dopo la notifica della richiesta di giudizio immediato e, soprattutto, del deposito da parte dell’imputato della richiesta di rito abbreviato.
Tale omissione aveva precluso alla difesa di venire a conoscenza, al momento in cui aveva avanzato la richiesta, che il quadro probatorio era stato “mutato in corsa”, ragione per la quale aveva, per un verso, eccepito l’inutilizzabilità della relazione, avente carattere decisivo ai fini dell’affermazione di responsabilità e, per altro, censurato l’ordinanza con cui il GIP aveva ritenuto preclusa all’imputato la possibilità di optare per il rito ordinario e/o condizionato.
La decisione della Corte
La Cassazione ha accolto la censura ritenendo erroneo il rilievo dei giudici di merito che avevano respinto la richiesta di revoca dell’abbreviato sul rilievo che la difesa, al momento del deposito della richiesta (avvenuto il 12/12/2018), con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto prendere contezza di tale atto, «risultando la relazione già inserita nel fascicolo del P.M. il 7/12/2018 e depositata agli atti l’11/12/2018»; inoltre, «che trattandosi del risultato di un atto investigativo in precedenza disposto, l’imputato era ben consapevole che la piattaforma probatoria sarebbe stata destinata ad ampliarsi».
In realtà, dalla sequenza procedimentale in precedenza indicata, risulta che la difesa ebbe conoscenza del deposito della relazione dei RIS in epoca successiva alla formulazione della richiesta di rito abbreviato. L’allegazione difensiva, attestante il deposito della relazione nella cancelleria centrale dell’Ufficio G.i.p. del Tribunale di Taranto il 12/12/2018 e non il giorno precedente per come asseverato dalle sentenze di merito, dà conto di tale circostanza.
Né, poi, può ritenersi che la relazione fosse nota alla difesa poiché depositata nella segreteria del Pubblico ministero il 7/12/2018. A quel momento, infatti, il fascicolo del Pubblico ministero era stato trasmesso all’Ufficio G.i.p. avendo la Procura avanzato il 23/11/2018 richiesta di giudizio abbreviato,
pervenuta al giudice unitamente al fascicolo di indagine il 26/11/2018.
Pertanto, secondo la Cassazione l’argomento che fa leva sulla “conoscibilità”, da parte dell’imputato, della relazione al momento della richiesta di abbreviato, al fine di escludere che la scelta del rito sia stata in alcun modo alterata dall’esito di tale accertamento, non si rivela affatto pertinente ai fini del rigetto dell’eccezione difensiva.
Né, poi, alla difesa del ricorrente può muoversi un difetto di diligenza per non avere pedissequamente controllato il fascicolo presso la cancelleria del G.i.p. sino al momento dell’emissione del decreto con cui quel giudice ha fissato l’udienza per decidere sull’ammissione della richiesta di abbreviato. Tale provvedimento, infatti, è stato emesso il 20/12/2018, ossia pochi giorni dopo che la difesa aveva depositato la richiesta e in assenza della ricezione di un preventivo avviso di deposito dell’atto comunque dovuto, potendosi sul punto richiamare la regola generale ricavabile dal combinato disposto di cui agli artt. 430 C.P.P. e 18 reg. esec. C.P.P
Quanto, poi, all’ulteriore profilo legato all’irretrattabilità della richiesta di rito abbreviato in ragione del fatto che, essendo imminente il deposito della relazione, l’imputato era già in grado di valutare l’esatta ampiezza della piattaforma probatoria, va sottolineato che per l’imputato il rito abbreviato si è incardinato ad uno stato degli atti diverso rispetto a quello esistente nel momento in cui la domanda di rito alternativo è stata formulata.
Invero, benché l’accertamento tecnico fosse stato disposto nel corso delle indagini preliminari, la consulenza non risultava indicata tra le fonti di prova nella richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero.
Pertanto, non condivisibile è l’assunto deigiudici a quibus i quali muovono dal presupposto che la conoscenza di un atto dispositivo di indagine presupponga ontologicamente l’accettazione dei relativi risultati, a prescindere dalla conoscenza effettiva degli esiti pervenuti solo in un
momento successivo.
Ne consegue, dice la Corte, che l’imputato Tizio deve essere riportato nelle condizioni processuali in cui si trovava all’atto della formulazione della domanda, onde consentirgli di valutare se “all’attuale stato degli atti” opti o meno ratione cognita nuovamente per il rito alternativo con le sue differenti forme ovvero sia da seguire la strada dibattimentale ordinaria.
Nel caso in esame, ritiene dunque il Collegio – tenuto conto della particolare natura della questione posta – potersi discostare dal principio affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino all’adozione del provvedimento del giudice che dispone il rito quando è proposta ai sensi dell’art. 438 C.P.P., mentre, laddove è presentata a seguito di decreto di giudizio immediato, può essere revocata fino al momento della fissazione dell’udienza per la ammissione del procedimento speciale (Sez. 6, n. 33908 del 07/06/2017, Medina, Rv. 270563 – 01. Nella specie, il ricorrente si doleva – a seguito del rigetto dell’istanza di rito abbreviato condizionato – della mancata revoca della richiesta di accedere al rito speciale, non solo tardivamente
proposta, ma inizialmente accompagnata anche dalla subordinata di procedere col rito abbreviato ordinario). Il tutto non senza sottolineare come sia proprio l’esito dell’indagine tecnica che viene oggi in discussione a rivestire profili dirimenti sul versante dell’attribuibilità del fatto all’imputato, assumendo valenza decisiva ai fini dell’esercizio di una scelta consapevole che egli è tenuto a fare in ottica difensiva.
E’ stato pertanto disposto l’annullamento senza rinvio delle sentenze di merito con trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso. Ferma restando la piena ritualità dell’esercizio dell’azione penale e la validità del precedente decreto di giudizio immediato, occorrerà procedere alla rinnovazione dell’atto, dovendosi indicare una nuova data di comparizione, così rimettendosi nei termini l’imputato per esercitare, se del caso, la facoltà di avvalersi dei riti alternativi.