Responsabilità ex 231/2001: consentito il dissequestro parziale delle somme per il pagamento delle imposte a carico dell’ente.
Segnaliamo la sentenza n. 13936 resa l’11.01.2022 (depositata l’11.04.2022) con la quale la Sesta Sezione della Suprema Corte ha chiarito, in tema di responsabilità degli enti ex D. Lvo 231/2000, la possibilità di disporre lo svincolo parziale delle somme sequestrate ai fini di confisca per consentire, da parte dell’ente, il pagamento delle impose sui redditi illecitamente lucrati a mezzo della commissione dei reati presupposto.
Si tratta di un arresto giurisprudenziale innovativo che, nei casi di sequestro preventivo del profitto (nel caso specifico, ai sensi dell’art. 25 del D.Lvo 231/2001), consente di evitare l’aggravamento della eventuale crisi dell’ente e la cessazione definitiva dell’esercizio dell’attività, prima della definizione del processo, in conseguenza degli obblighi tributari comunque esistenti e inderogabili.
Nel caso in esame, era stato disposto dal GIP il sequestro preventivo a fini di confisca, ai sensi degli artt. 19, 25 e 53 del D.Lvo 231/2001, di somme e polizze sino alla concorrenza dell’importo di circa 46 milioni di euro, beni che avrebbero rappresentato il profitto del reato presupposto di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346 bis C.P.
Il provento presuntivamente illecito, contabilizzato nell’anno 2020, era oggetto della pretesa tributaria (IRES e IRAP) nell’anno successivo per un importo superiore ai 16 milioni di euro.
A seguito di istanza, sia il GIP che il Tribunale in sede di d’appello ex art. 322 bis C.P.P., rigettavano l’istanza di dissequestro parziale delle somme richiesto al fine di effettuare il pagamento delle imposte al quale, in difetto, l’ente si sarebbe trovato impossibilitato non avendo disponibilità diverse da quelle sequestrate (risultati economici dei precedenti esercizi largamente inferiori a quello del 2020, impossibilità di accesso al credito bancario), esponendosi in tal modo all’applicazione di sanzioni ed interessi previsti dalla disciplina tributaria, con evidenti rischi per la continuità dell’attività dell’impresa.
La Cassazione, nel vuoto normativo del D.Lvo 231/2001, richiamandosi ad una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità della misura cautelare (principio che deve operare sia nella fase genetica che in quella successiva in relazione a sopravvenienze e necessità di modulazione della misura), ha invece ammesso il dissequestro parziale delle somme in sequestro per pagare il debito tributario laddove questo si renda necessario al fine di evitare, per effetto dell’applicazione del sequestro preventivo e dell’inderogabile incidenza dell’obbligo tributario, la cessazione definitiva dell’esercizio dell’attività dell’ente prima della definizione del processo.
In tali casi, sostiene la Corte, il sequestro finalizzato alla confisca assolverebbe non solo la propria lecita funzione di apprensione del prezzo o del profitto illecitamente lucrato ai fini della successiva ablazione, ma determinerebbe anche un’esasperata compressione della libertà di esercizio dell’attività d’impresa (art. 41 Cost., art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea), del diritto di proprietà (art. 42 Cost., art. 1 del Prot. n. 1 CEDU), del diritto al lavoro (art. 4 Cost., art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea), mettendo a rischio la stessa esistenza giuridica dell’ente.
Se cosi non fosse, infatti, il sequestro finalizzato alla confisca si tradurrebbe, indipendentemente da una affermazione definitiva di responsabilità dell’ente, in una forma di interdizione definitiva dall’attività prevista già in sede cautelare soltanto quale extrema ratio (tra l’altro non ammessa in relazione al reato di traffico di influenze illecite).
Di tutta evidenza la pronuncia in esame pone il problema sulle conseguenze dei sequestri preventivi che spesso possono andare oltre quelle che sono le finalità tecniche tipiche del provvedimento di ablazione.
Un problema che deve essere affrontato anche dal Legislatore anche al fine di evitare inaccettabili disparità di trattamento come nel caso dei sequestri operati nei confronti delle persone fisiche imputate per illeciti tributari; in questo caso, per consolidata giurisprudenza, non è possibile richiedere lo svincolo delle somme sequestrate per il pagamento dei debiti erariali, ma soltanto la riduzione dell’ammontare della confisca per effetto del pagamento del debito tributario effettuato medio tempore ex art. 12 bis comma 2 D.Lvo 74/2000.