Prova documentale – la Cassazione sulla utilizzabilità degli screenshot

Segnaliamo la sentenza n. 34212 depositata l’11 settembre 2024, con cui la Cassazione ribadisce la piena utilizzabilità degli screenshot come prova documentale, anche se presentati direttamente dalle parti.

La Corte Suprema ha richiamato i precedenti della sezione 6, numero 34089/2023, e della sezione 5, sentenza numero 12062/2021, che hanno stabilito la legittimità dell’acquisizione di messaggi SMS tramite la fotografia dello schermo di un telefono cellulare, spiegando che: «non è richiesto alcun adempimento specifico per questa attività, che consiste semplicemente nel fotografare uno schermo» sul quale è visibile un testo o un’immagine, «non essendoci alcuna differenza tra questa fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto» (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019 – dep. 02/03/2020, Rv. 278635)

Riguardo alle schermate dei messaggi, la loro validità come prova è confermata dalla giurisprudenza consolidata (Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Rv. 280758-01; Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, Rv. 278635). Secondo questa, è legittimo acquisire come documento una conversazione via WhatsApp o SMS, fotografando lo schermo del dispositivo su cui è visibile.

Non è necessario acquisire e verificare tecnicamente il supporto telematico o figurativo contenente la registrazione, considerando la credibilità della persona offesa e l’attendibilità delle sue dichiarazioni sull’origine e il contenuto dei messaggi.