Il processo penale a carico di imputati minorenni disciplinato dal D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 prevede le stesse fasi previste per il processo cd. ordinario; tuttavia, ispirandosi ad alcuni principi fondamentali, richiamati anche nelle convenzioni internazionali in materia, il procedimento minorile è costruito “a misura di minore”, vale a dire compatibile con la tutela della personalità del minore ancora in via di formazione.

Il sistema processuale minorile, infatti, ha come finalità principale quella educativa e di inserimento sociale che si estrinsecano innanzitutto nei principi di adeguatezza e minima offensività. In accordo con il principio di adeguatezza il giudice dovrà individuare le misure idonee di riferimento alla situazione del minore: ambiente familiare, problematiche personali e percorso educativo passato od eventualmente in atto. La minima offensività, invece, richiede che il contatto del minore con il sistema penale eviti di comprometterne lo sviluppo armonico della personalità e l’immagine sociale con conseguente pericolo di marginalità.

Nei processi nei confronti dei minori, pertanto, è fondamentale che le decisioni non interrompano i processi educativi in atto al fine di evitare il più possibile l’ingresso del minore nel circuito penale consentendogli per quanto possibile di usufruire di strumenti alternativi. In altri termini, si favorisce l’uscita dal processo penale per evitare l’eventuale danno causato della continuazione del procedimento, proteggendo il minore da processi di auto ed eterosvalutazione.

Il procedimento penale minorile prevede, quale espressione dei principi sopra indicati, una serie di disposizioni peculiari a tutela del minore tra le quali il perdono giudiziale, l’irrilevanza sociale del fatto, l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova, il divieto di diffondere le immagini e le informazioni sull’identità del minore, lo svolgimento del processo a porte chiuse, l’obbligo di eseguire notificazioni in maniera riservata, l’obbligo di adottare opportune cautele nell’esecuzione di interventi restrittivi da parte della polizia giudiziaria, la residualità della detenzione.

In quest’ottica è importante l’intervento dei Servizi Sociali minorili al fine di approfondire la conoscenza sulla personalità del minore e valutarne le capacità di cambiamento e recupero rispetto all’eventuale commissione di fatti reato, potendo fornire, laddove necessario, le coordinate per costruire un percorso evolutivo alternativo.

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