Nuovo Codice della Strada – Le modifiche in materia penale
A partire da oggi, entrano in vigore le modifiche al Codice della Strada approvate con la Legge del 25 novembre 2024, n. 177. Le novità introdotte sono numerose e, in molti casi, significative dal punto di vista giuridico penale.
Le modifiche all’art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992 (guida sotto l’influenza dell’alcool)
Per quanto riguarda i reati stradali, i dati comunicati dai corpi di polizia municipale o locale mostrano che il 36% delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza e il 57% di quelle per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono state comminate in occasione di incidenti stradali.
Alla luce di ciò, il Parlamento ha deciso di intervenire anche in materia penale per migliorare la sicurezza stradale, in particolare per la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’articolo 1 della legge n. 177 del 2024 introduce due nuovi commi, 9-ter e 9-quater, all’articolo 186 del codice della strada, che sanziona la guida sotto l’influenza dell’alcol.
Questi commi stabiliscono che sulla patente di un conducente condannato per i reati previsti siano apposti i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock“. Questi codici permangono sulla patente per almeno due anni nei casi meno gravi e tre anni in quelli più gravi, a partire dalla restituzione della patente dopo la condanna.
Inoltre, in caso di condanna, il prefetto impone la revisione della patente per adeguarla alle nuove prescrizioni. Per i titolari di patenti rilasciate da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo residenti in Italia, si applicano le disposizioni dell’articolo 136-bis, comma 4.
Il comma 9-quater prevede un aumento di un terzo delle sanzioni per guida sotto l’influenza dell’alcol per i conducenti con i codici unionali sulla loro patente. Le sanzioni sono raddoppiate se il dispositivo di blocco alcolock è stato alterato o manomesso.
Le modifiche all’art. 187 del d.lgs. n. 285 del 1992 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti)
In merito alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, la legge n. 177 del 2024 apporta modifiche significative all’art. 187 del codice della strada. Queste modifiche mirano a “risolvere” le difficoltà operative nella contestazione dell’illecito. Tra le principali novità, si evidenzia la rimozione del riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica” e l’introduzione di un controllo cronologico rispetto all’assunzione di sostanze.
Gli accertamenti vengono ampliati, consentendo prelievi di saliva direttamente su strada, da analizzare in laboratori certificati. In caso di esito positivo o sospetto ragionevole, la polizia stradale può ritirare la patente fino a dieci giorni, trasportando il veicolo in un luogo sicuro a spese del conducente.
Se gli accertamenti non sono disponibili immediatamente, il prefetto può ordinare una visita medica entro 60 giorni. La mancata ottemperanza a tale ordine comporta la sospensione della patente, e in caso di inidoneità alla guida, la revoca della stessa.
Per i minori di 21 anni, il conseguimento della patente è vietato fino al compimento dei 24 anni in caso di reati legati alla guida sotto effetto di sostanze. Per coloro che non possiedono una patente, si applica un divieto di conseguimento della stessa per un periodo da uno a due anni.
Infine, viene introdotta una nuova disposizione che limita la durata della validità della patente a un anno dopo la visita medica, e successivamente a tre e cinque anni per le conferme successive.
Gli aggiornamenti al comma 8 dell’art. 187 prevedono anche la sospensione cautelare della patente fino all’esito dell’esame di revisione, come stabilito dal regolamento.
Il “nuovo” art. 120, co. 3, secondo periodo, d.lgs. n. 285 del 1992
Sebbene non tratti direttamente la materia penale in senso stretto, è importante notare che l’art. 8, comma 1, della legge n. 177 del 2024 modifica l’articolo 120, comma 3, del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), aggiungendo un periodo finale. Questo stabilisce che, per ottenere una nuova patente di guida, non devono esserci le condizioni ostative previste al comma 1 dello stesso articolo 120. Quest’ultimo stabilisce che non possono ottenere la patente di guida (così come il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori) i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, eccetto quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575. Inoltre, le persone condannate per reati ai sensi degli articoli 73 e 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo provvedimenti riabilitativi, e i soggetti sottoposti a divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico, per tutta la durata di tali divieti. La patente non può essere nuovamente conseguita da coloro ai quali sia stata revocata una seconda volta, a seguito di sentenza di condanna per il reato indicato nel terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222, secondo quanto disposto dal quarto periodo del medesimo comma.
Le modifiche all’art. 589 bis C.P. (omicidio stradale)
Per quanto riguarda i reati del codice penale, l’art. 1, co. 2, legge n. 177 del 2024 introduce modifiche di coordinamento al codice penale, per adeguare le fattispecie di omicidio stradale, di cui all’articolo 589-bis, e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui all’articolo 590-bis, alle modifiche introdotte dalla normativa in questione.
In dettaglio, per l’omicidio stradale, una prima modifica è prevista dall’art. 1, co. 2, lett. a), legge n. 177 del 2024, che interviene sull’art. 589-bis cod. pen., nel seguente modo: “all’articolo 589-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, guidando un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, o in stato di alterazione psicofisica a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, o guidando un’unità da diporto in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica in presenza delle condizioni degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, causi per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni»”.
Con questa riformulazione, è stato eliminato il riferimento all’art. 187 del codice della strada. Per configurare l’ipotesi aggravata delle fattispecie in questione, non sarà sufficiente la concomitante realizzazione del reato di cui all’art. 187, ma si dovrà dimostrare l’effettivo stato di alterazione psicofisica del conducente che ha causato la morte.
Un’altra modifica, sempre relativa all’art. 589-bis cod. pen., è introdotta dall’art. 2, co. 2, legge n. 177 del 2024: “Al primo comma dell’articolo 589-bis del codice penale è aggiunto il seguente periodo: «La stessa pena si applica a chi abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando da tale abbandono consegue un incidente stradale che causa la morte»”.
Questa modifica legislativa prevede un’estensione dell’applicabilità del reato anche a chi abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, se da tale fatto deriva un incidente stradale mortale.
Le modifiche all’art. 590-bis C.P. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime)
In merito al reato di lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime, regolato dall’art. 590-bis del codice penale, simile all’approccio per l’omicidio stradale, l’art. 1, co. 2, lett. b) della legge n. 177 del 2024 stabilisce: “all’articolo 590-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica secondo l’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, oppure conducendo un’unità da diporto ai sensi dell’articolo 3 del codice della nautica da diporto (decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171), in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, in situazioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice, causa per colpa lesioni personali è punito con reclusione da tre a cinque anni per lesioni gravi e da quattro a sette anni per lesioni gravissime».”
Inoltre, come per l’omicidio stradale, viene eliminato il riferimento all’art. 187 del codice della strada. Per configurare l’ipotesi aggravata, sarà necessario dimostrare il reale stato di alterazione psico-fisica del conducente responsabile delle lesioni.
In linea con l’art. 589-bis del codice penale, l’art. 2, co. 3 della legge n. 177 del 2024 aggiunge al primo comma dell’articolo 590-bis del codice penale il seguente periodo: «Le stesse pene si applicano a chi abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono deriva un incidente stradale che causa lesioni personali».
Pertanto, le sanzioni dell’art. 590-bis si applicano anche a chi abbandona animali domestici, se ciò provoca un incidente con lesioni personali. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza degli utenti della strada, minacciata dalla presenza di animali incustoditi.
Le modifiche disposte per l’art. 727 C.P. (abbandono di animali)
In relazione alle contravvenzioni previste dal codice penale, l’articolo 2, comma 1, della legge n. 177 del 2024 modifica il reato di abbandono di animali, modificando l’articolo 727 del codice penale come segue: “All’articolo 727 del codice penale sono introdotte le seguenti modifiche: a) al primo comma si aggiunge il periodo: «Se il fatto avviene su strada o nelle sue pertinenze, la pena è aumentata di un terzo»; b) dopo il secondo comma si inserisce: «All’accertamento del reato di cui al primo comma segue sempre, se commesso con l’uso di veicoli, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno».”
Queste modifiche stabiliscono, da un lato, un aumento della pena di un terzo se l’animale è abbandonato su strada o nelle sue pertinenze, introducendo una circostanza aggravante speciale e oggettiva riguardante il luogo del reato. Dall’altro lato, si introduce la sanzione amministrativa della sospensione della patente da sei mesi a un anno se il reato è commesso tramite veicoli.
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