Non menzione della condanna nel casellario – Requisiti per la concessione del beneficio

La Terza Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 24362 depositata il 7.06.2023 torna ad affrontare il tema della concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ancorandone la concessione ai criteri di cui all’art. 133 C.P.

Nel caso in esame, il beneficio non era stato concesso dai giudici di merito in relazione alla condanna, condizionalmente sospesa, ad anni due di reclusione ed €. 4.000 di multa comminata ai tre imputati in concorso del reato di cui all’art. 73 comma 4 DPR 309/90 (detenzione di circa 12 kg di marijuana).

E’ stato osservato, in particolare dalla Corte di Appello, che il tempo e le modalità dell’azione, l’intensità del dolo e la condotta contemporanea al reato, volta a depistare gli inquirenti, rendevano evidentemente i ricorrenti immeritevoli di siffatta benevolenza.

I giudici di legittimità hanno invero sottolineato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, segnalato dai ricorrenti, secondo il quale la ratio sottesa al riconoscimento del beneficio della non menzione non risiede nella pubblicità legata alla tipologia del reato al quale è riferita la condanna a tutela dei terzi, bensì nell’agevolazione al reinserimento sociale ad esclusivo beneficio del condannato (Sez. 3, n. 23841 del 17/05/2022).

Sotto tale aspetto quindi la natura del reato non può ritenersi ostativa al beneficio della non menzione condanna nel certificato penale.

Tuttavia tale principio non collide con quello affermato dalla Corte d’Appello posto che, quanto ai criteri di valutazione per concedere il beneficio ex art. 175 C.P. in relazione alla ratio che lo sostiene, la norma è invece proprio diretta a favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione di talune conseguenze del reato, che possano compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro.

Il giudizio sulla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è quindi subordinato esclusivamente alla valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 C.P., sicché ogni altro criterio di valutazione resta precluso.