Messa alla prova: ammesso lo svolgimento dei LPU all’estero

In tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell’imputato si segnala la recente pronuncia del Tribunale di Modena con cui, dopo aver ammesso l’imputata allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presso un ente situato all’estero con il coinvolgimento dell’Ufficio Cooperazione Internazionale presso il Ministero, ha infine dichiaro estinto il reato per esito positivo della MAP.

La vicenda (relativa ad una giovane irlandese, studentessa di giurisprudenza, che nel 2021 si trovava in Italia per il progetto Erasmus, periodo durante il quale si rendeva responsabile di un incidente stradale alla guida di un monopattino elettrico in stato di ebrezza) è di particolare interesse e segna, anche in tema di messa alla prova, la realizzazione di una cooperazione e di una armonizzazione delle normative tra gli Stati.

L’ammissibilità dell’imputata allo svolgimento del programma di messa alla prova nei suddetti termini richiama l’applicazione della Decisione Quadro GAI 2008/947 del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2008, che sancisce il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze, nonché delle decisioni di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive.

La Cassazione si è già pronunciata in modo contrastante in ordine alla possibilità di svolgere gli arresti domiciliari o altre misure cautelari nel proprio Stato membro di residenza in base all’applicabilità della suddetta Decisione Quadro e del D.lgs n. 36/2016, recante disposizioni per conformare il diritto interno a tale decisione (Cass., Sez. 3, n.26010 del 29/04/2021, Syski, Rv. 281937 e Cass., Sez. 4, n.37739 del 15/09/2021, Garcia Encarnacion, Rv. 28195).

Recentemente la Sezione 1 con sentenza del 3.02.2022-16.03.2022 n. 8864 ha dichiarato l’ammissibilità della misura all’estero stabilendo che “il giudice nazionale non può negare una misura alternativa alla detenzione carceraria ivi compresa quella degli arresti domiciliari sul mero presupposto dell’assenza di un indirizzo di esecuzione sul territorio nazionale, perché la disponibilità di un domicilio presso altro Stato dell’Unione, in cui l’interessato sia radicato equivale alla disponibilità di un domicilio in Italia“.

Rispetto, invece, alle misure alternative alla detenzione la Direttiva Quadro GAI 2008/947 risulta essere oggetto di applicazione ormai costante, visto il consolidato orientamento giurisprudenziale.

Secondo un’interpretazione analogica estensiva anche l’istituto della messa alla prova risponde ai medesimi principi ed è, dunque, da ritenere ammissibile la possibilità di svolgimento della stessa in uno Stato estero, purché ne esca pienamente realizzato lo scopo perseguito, come avvenuto nel caso di specie.

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