Le Sezioni Unite sulla rilevabilità d’ufficio della pena illegale anche in caso di ricorso inammissibile.
Intervento chiarificatore delle Sezioni Unite che con la sentenza 38809 depositata il 13.10.2022 hanno stabilito che pur in presenza di un ricorso inammissibile spetta alla Corte di Cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere di rilevare l’illegalità della pena determinata dall’applicazione di sanzione ab origine contraria all’assetto normativo vigente.
Nel caso di rilievo d’ufficio, la nozione generale della pena illegale è destinata a misurarsi con il divieto di reformatio in peius che impedisce, in assenza di impugnativa del PM, un intervento sulla pena inferiore al minimo previsto dalla legge.
Il principio di legalità della pena è fondato, a livello interno, dagli artt. 25 comma 2 e 27 comma 3 della Costituzione: la pena può essere irrogata solo in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso e deve tendere alla rieducazione del reo, non potendo consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
In altri termini, la previsione legale della pena fonda la stessa potestà punitiva del giudice che ha, pertanto, dei limiti nell’esercizio del potere pubblico.
Il superamento di quei limiti non può essere tollerato dall’ordinamento per la centralità che la Costituzione assicura ai delitti fondamentali della persona tra i quali quello alla libertà persona garantito dall’art 13 Cost. in condizioni di uguaglianza per tutti i consociati ai sensi dell’art. 3 Cost.
A livello sovranazionale, il principio di legalità della pena trova fondamento nell’art. 7 § 1 secondo periodo della CEDU secondo cui non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato.
In questa cornice la Corte ha elaborato il principio in forza del quale, nell’ipotesi in cui il giudice abbia irrogato una sanzione superiore ai limiti edittali, ovvero più grave per genere o specie di quella prevista dalla fattispecie incriminatrice astratta, la Cassazione deve, anche d’ufficio e pur in presenza di un ricorso inammissibile, annullare la sentenza impugnata qualora non possa direttamente provvedere a rideterminare la pena.