La firma del cliente – L’autentica dell’avvocato anche se non apposta in presenza

Con la sentenza n. 42391 depositata il 19.11.2024 la Cassazione penale, Sezione 6^, , ha precisato che, per l’autenticazione della firma dell’imputato da parte del difensore, non è necessario che la firma sia stata apposta in sua presenza. Il difensore può autenticarla basandosi sulla conoscenza diretta o su altre fonti che ne attestino l’autenticità.

La Corte d’Appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 581 comma 1 quater C.P.P., l’appello presentato nell’interesse dell’imputato a causa della mancata autenticazione della procura speciale ad impugnare, rilasciata al difensore, che conteneva anche l’elezione di domicilio per la notifica del decreto di citazione.

Contro l’ordinanza di inammissibilità presentava ricorso il difensore sostenendo che la procura speciale per l’impugnazione, che includeva la scelta del domicilio, allegata all’atto di appello e rilasciata dall’imputato dopo la sentenza di primo grado, era stata autenticata con firma digitale dal difensore nella stessa data.

La decisione della Corte

Il ricorso veniva accolto dalla Corte di Cassazione.

In conformità con l’art. 39 delle disposizioni attuative C.P.P., il difensore ha la facoltà di autenticare la firma del proprio assistito.

Nel caso in esame, dalla lettura degli atti risultava la presenza di un’attestazione tramite firma digitale del difensore, posta in calce all’elezione di domicilio fatta dall’imputato. Questa circostanza contraddice il presupposto che aveva portato la Corte territoriale a dichiarare l’inammissibilità dell’appello per assenza di una valida elezione di domicilio.

Secondo i giudici di legittimità il difensore si assume completa responsabilità per l’origine della dichiarazione da parte dell’assistito e per l’autenticità della sottoscrizione che egli certifica. La legge, infatti, non richiede che la firma sia apposta alla presenza del difensore, il quale può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è altrimenti sicuro della sua autenticità. Inoltre, non stabilisce che l’atto debba pervenire al difensore seguendo specifiche modalità, né che debba essere trasmesso in forma diversa da una semplice copia.

Nel caso in questione, la firma digitale del difensore di fiducia era stata correttamente apposta sotto quella del suo assistito nella procura speciale, che include anche l’elezione di domicilio, allegata all’atto di appello.