La confisca per equivalente del profitto del reato – Possibile ripartizione tra i concorrenti: l’informazione provvisoria della pronuncia delle Sezioni Unite e la requisitoria del PG
Pubblicata informazione provvisoria 12/2024 della decisione delle Sezioni Unite che in tema confisca del profitto per equivalente ammette, in caso di concorso di persone nel reato, la limitazione a quanto effettivamente conseguito dal concorrente.
Con l’ordinanza n. 22935, depositata il 6 giugno 2024, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, rilevando un contrasto giurisprudenziale «aspro e annoso, su un tema complesso e su un istituto dalle ricadute significative sui diritti del cittadino», aveva sottoposto alle Sezioni Unite la seguente questione controversa: «se, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l’intero nei confronti di ciascuno dei concorrenti, indipendentemente da quanto percepito da ognuno, ovvero se ciò possa essere disposto soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto attribuibile a ciascuno oppure se la confisca debba essere comunque ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ciascuno o in parti uguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali».
Con l’informazione provvisoria n. 12/2024, le Sezioni unite hanno comunicato che – all’esito dell’udienza dello scorso 26 settembre – sono pervenute all’enunciazione del seguente principio di diritto: «La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti».
Per la consultazione, pubblichiamo la requisitoria del PG della Corte di Cassazione