La Cassazione esclude la colpevolezza fondata esclusivamente sui dati dei tabulati telefonici (ma solo per il passato…)

Si segnala la sentenza della Sezione V della Corte di Cassazione n. 8968 del 24.02.2022 (16.03.2022) con la quale si affronta il tema della normativa transitoria introdotta dalla Legge 23.11.2021 n. 178 (di conversione del D.L. 30.09.2021 n. 132) che ha ridisciplinato, in adeguamento della sentenza della Corte di Giustizia dell’UE (Grande Sezione 2.03.2021, C-746/2018) la materia dei cd. tabulati telefonici vale a dire l’acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale oggetto della previsione di cui all’art. 132 della Legge 30.06.2003 n. 196.

Si tratta di una prima decisione utile nel delimitare l’operatività della nuova disciplina.

I dati del traffico telefonico e telematico cui si riferisce la Legge 178/2021 che con modifiche ha convertito il D.L. 132/2021, sono tutti i dati c.d esteriori (diversi dal contenuto della comunicazione) e relativi ad autore, tempo, durata e luogo della comunicazione (compresa la dislocazione della cella telefonica: sul punto la Cassazione ha ribadito l’esclusione dalla categoria ‘tabulati’ dei dati ricavati da altra attività tecnica, il cd. positioning, vale a dire il sistema di rilevamento satellitare tramite GPS o la localizzazione tramite apparecchio cellulare).

La competenza ad acquisire i tabulati presso il fornitore viene attribuita non più al pubblico ministero, bensì al giudice procedente in qualsiasi fase del processo, anche dopo l’esercizio dell’azione penale o addirittura in appello, che con decreto motivato valuta la richiesta e l’autorizzazione che devono essere giustificate dall’ipotesi di reato (acquisizione consentita solo per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per i reati di minaccia ex art. 612 C.P. e disturbo o molestia ex art. 660 C.P. connotati da gravità) e dalla rilevanza dei tabulati “per l’accertamento dei fatti”.

Ciò posto la Corte si è soffermata sulla disciplina transitoria volta a chiarire l’utilizzabilità o meno dei tabulati già acquisiti, secondo presupposti e modalità differenti, prima della modifica normativa (vale a dire il 30.09.2021), stabilendo che, in deroga al principio del tempus regit actum, possono essere utilizzati come elemento di prova a carico dell’imputato solo “unitamente ad altri elementi di prova” e solo per l’accertamento dei reati che rientrano nella categoria già delineata per il futuro dalla nuova disciplina.

La pronuncia, seppure in applicazione della regola del maggior rigore in tema di prova prevista dal comma 1 bis introdotto all’art. 1 del D.L. 132/2021 e mutuata dall’art. 192 comma 3 C.P.P., tuttavia non affronta neppure indirettamente l’esclusione dell’autosufficienza dei dati ricavati dai tabulati ai fini della condanna per quei tabulati acquisiti secondo la nuova normativa.

In questo caso i dati acquisiti potranno essere utilizzati senza necessità di riscontro da parte di altri elementi di prova.

Sarà interessante vedere se altre pronunce asseconderanno o meno tale inspiegabile differenza di trattamento di un dato probatorio, il tabulato, che sembrerebbe avere un diverso grado di attendibilità a seconda della modalità “temporale” di acquisizione.