Intelligenza artificiale: ddl per l’introduzione del nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati mediante IA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge avente ad oggetto “Disposizioni in materia di intelligenza artificiale” che prevede tra l’altro l’introduzione del nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati mediante intelligenza artificiale.

La nuova fattispecie verrebbe inserita all’art. 612-quater C.P. e punirebbe, con la reclusione da uno a cinque anni, “chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto, mediante invio, consegna, cessione, pubblicazione o comunque diffusione di immagini o video di persone o di cose ovvero di voci o suoni in tutto o in parte falsi, generati o manipolati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità o provenienza”.

Il provvedimento agisce su cinque aree: strategia nazionale, autorità, promozione, diritto d’autore e sanzioni penali. Include una delega per allineare l’ordinamento all’UE Regolamento su alfabetizzazione IA e formazione professionale, e ridefinisce il settore penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.

L’IA nell’amministrazione giudiziaria, come riferisce Palazzo Chigi, servirà solo per organizzare e semplificare il lavoro dei giudici, e per la ricerca legale e l’interpretazione. La sentenza e le valutazioni legali restano prerogativa dei magistrati. Il tribunale civile acquisisce competenza sulle controversie relative all’IA.

In ambito penale, oltre all’introduzione della specifica fattispecie di reato, è previsto un’inasprimento delle sanzioni per i reati perpetrati mediante l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

Il Governo specifica che tali sistemi, qualora la loro essenza o il modo in cui vengono impiegati li rendano particolarmente pericolosi, o qualora ostacolino la difesa pubblica o privata, o peggiorino le conseguenze del reato, costituiranno una circostanza aggravante.

Sarà inoltre introdotta una specifica aggravante per coloro che tentino di influenzare l’esito delle competizioni elettorali diffondendo prodotti basati sull’intelligenza artificiale, pratica già osservata in altri paesi europei.

Nel contesto lavorativo, si afferma il “principio antropocentrico” per l’impiego dell’Intelligenza Artificiale, la quale può essere utilizzata per migliorare le condizioni lavorative, proteggere l’integrità psico-fisica dei lavoratori, incrementare la qualità del lavoro e la produttività, sempre nel rispetto dei principi di equità e non discriminazione. In questa ottica, viene creato un “Osservatorio” all’interno del Ministero del Lavoro.

Nel campo delle professioni intellettuali, si indica la necessità di preservare la preminenza del pensiero critico umano rispetto all’utilizzo degli strumenti basati sull’intelligenza artificiale, destinando a questi ultimi una funzione di supporto all’attività professionale. I

noltre, al fine di mantenere un solido rapporto di fiducia, il professionista deve assicurarsi di informare il cliente in modo chiaro, trasparente e dettagliato sull’uso dell’IA nei processi lavorativi.

Vengono implementate misure a tutela del diritto d’autore all’interno del “Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi”, che promuovono il riconoscimento dei contributi dell’intelligenza artificiale nella produzione di opere testuali, fotografiche, audiovisive e radiofoniche. Queste opere includeranno un segno distintivo, che potrà essere una filigrana o una marcatura integrata, contrassegnata dall’acronimo “IA”. Restano esenti da questo requisito le opere di natura creativa, satirica e artistica, tra le altre.