Indagini Difensive e Processo: nessuna minusvalenza rispetto gli atti di indagine dell’Accusa – irrilevante la querela di falso
La Corte di Cassazione Sezione Terza con la sentenza n. 2882 depositata il 10.01.2023 è “costretta” a chiarire ancora una volta la superfluità del procedimento incidentale di querela di falso ai fini della valutazione critica nel processo penale degli atti cd. fidefacienti redatti dalla Polizia giudiziaria.
Il giudizio del Riesame
Il Tribunale del Riesame di Venezia aveva respinto l’appello avverso l’ordinanza del GIP di Vicenza con la quale era stata rigettata l’istanza di revoca/sostituzione della misura cautelare presentata sulla base dei verbali delle indagini difensive svolte nell’interesse dell’imputato e il cui contenuto, in contrasto in particolare con il verbale di perquisizione e arresto redatto dalla Polizia giudiziaria, non poteva essere preso in considerazione o valutato, secondo i Giudici della misura, poiché cedevole rispetto ad atti di fede privilegiata, cioè costituenti prova fino a querela di falso.
In altri termini, secondo il Riesame, senza l’attivazione della procedura prevista dalle norme civilistiche agli artt. 2699 e 2700 C.C., sarebbe stato superfluo effettuare qualsiasi valutazione critica dei dati probatori contenuti nelle indagini difensive sia pure in contrasto con atti redatti dai pubblici ufficiali.
Il principio di diritto
In realtà, ha ribadito la Cassazione, i verbali delle attività di polizia giudiziaria non hanno alcun valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell’ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all’art. 2 comma 2, C.P.P.
In tal senso si era invero già pronunciata la Sesta Sezione con la sentenza n. 1361/2019 che aveva chiarito come il mancato riconoscimento a tali atti della fede privilegiata di cui all’art. 2700 C.C. deriva dall’omessa previsione, nel nuovo codice di procedura penale, dell’istituto dell’incidente di falso e dalla non riferibilità agli atti del processo penale della disciplina processualcivilistica, non essendo neppure prevista la sospensione del processo penale in attesa della decisione definitiva in quello civile.
Per tale motivo, a fronte delle risultanze delle indagini difensive aventi segno contrario rispetto al contenuto degli atti di Polizia giudiziaria si impone all’Autorità procedente la verifica della tesi difensiva secondo i principi di libera valutazione della prova ai sensi degli artt. 192 e 193 C.P.P.