L’avvocato ha la facoltà di ricercare personalmente o a mezzo dei suoi ausiliari (consulenti tecnici), gli elementi di prova a favore del proprio assistito (indagato, persona offesa o altre parti private del processo) mediante le indagini difensive.

Nel processo penale, infatti, la difesa ha spesso la necessità di non limitarsi a contrastare (o nel caso della persona offesa assecondare) il compendio delle investigazioni svolte dalla Pubblica Accusa, ma deve provare ad introdurre elementi utili nell’interesse del proprio assistito, secondo le previsioni introdotte nel Titolo VI bis del Libro V del Codice di Procedura Penale.

In particolare, il difensore e i suoi ausiliari hanno la facoltà di:

  • acquisire notizie dalle persone informate sui fatti, mediante colloqui non documentati, richiesta e ricezione di una dichiarazione scritta documentata e assunzione di informazioni (art. 391-bis c.p.p.);
  • richiedere documenti alla Pubblica Amministrazione (art. 391-quater c.p.p.);
  • effettuare l’accesso ai luoghi per visionarne lo stato e/o svolgere rilievi tecnici, grafici, planimetrici o audiovisivi (art. 391-sexies e septies c.p.p.); 
  • compiere accertamenti tecnici non ripetibili (art. 391-decies c.p.p.);
  • nonché partecipare agli atti d’indagine compiuti dall’organo d’accusa, in particolare agli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.), alla raccolta di sommarie informazioni (art. 350 c.p.p.), all’interrogatorio dell’indagato (art. 363, 364, 374 e 388 c.p.p.), a perquisizioni e sequestri (art. 365 c.p.p.).

E’ prevista la facoltà di svolgere indagini difensive “in ogni stato e grado del procedimento”, anche qualora l’instaurazione del processo sia soltanto eventuale (cd. attività investigativa preventiva art. 327 bis C.P.P.). Si tratta di indagini precedenti al processo e finalizzate ad evitarne la successiva instaurazione, svolte per lo più da investigatori privati la cui attività è disciplinata nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Tuttavia a norma dell’articolo 391-nonies c.p.p. – rubricato “attività investigativa preventiva” – anche l’avvocato, che sia stato nominato mediante un mandato con sottoscrizione autenticata e recante l’indicazione dei fatti sui quali si chiede di procedere, può effettuare attività d’indagine preventiva.

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