Inapplicabilità della riforma Cartabia (e delle norme più favorevoli) nel periodo di differimento dell’entrata in vigore

Pubblichiamo la sentenza della Cassazione n. 45104 depositata il 28.11.2022 dalla Quinta Sezione che afferma la non applicabilità della norma più favorevole in tema di procedibilità a querela contenuta nel D.Lgs 150/2022 (cd. Riforma Cartabia), a seguito del D.L. 162/2022 che ne ha differito l’entrata in vigore.

A seguito del citato intervento di proroga, La Corte si è confrontata in particolare con l’ipotesi se applicare o meno l’art. 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha ampliato i casi nei quali il delitto di lesioni personali è procedibile a querela di parte.

Nel caso in esame la remissione della querela per le lesioni volontarie aggravate dal nesso teleologico ex art. 61 n. 2) C.P. non avrebbe determinato alcun effetto estintivo se non in ragione dell’entrata in vigore della recente riforma normativa.

Tuttavia non avendo introdotto una vera e propria abolitio criminis, la nuova normativa non potrebbe mai essere applicata prima della sua entrata in vigore.

A ben vedere, secondo i giudici di legittimità, la questione non chiama in causa neanche la problematica della vacatio legis che per il D.Lgs 150/2022 si è interrotta il 1.11.2022 con il D.L. 162/2022: “L’inapplicabilità di tale d. lgs. discende infatti, dal diverso, autonomo intervento legislativo di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 162 del 2022: è la voluntas legis espressa da quest’ultimo decreto-legge ad aver determinato il differimento dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 cit. (…). Qui è il legislatore che ha statuito un differimento temporale dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 cit., sulla base di una norma che il giudice non può certo disapplicare“.