Giustizia sportiva: depositate le motivazioni della sentenza di revocazione contro F.C. Juventus Spa per il caso plusvalenze

Pubblicate le motivazioni delle Sezioni Unite della Corte di Appello FIGC con cui il 20.01.2023 la FC Juventus Spa è stata penalizzata di 15 punti in classifica e sono stata comminate squalifiche individuali a una decina di dirigenti e consiglieri di amministrazione per gli illeciti disciplinari conseguenti agli scambi sistematici di giocatori a prezzi ritenuti non congrui al loro valore effettuati per la sistemazione artificiosa dei bilanci.

Il materiale probatorio sopravvenuto e che ha dato luogo alla richiesta di revocazione, giudicata proceduralmente ammissibile, era costituito dagli atti dell’indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino nell’ambito del procedimento penale n. 12955/2021 R.G.N.R..

Si è trattato di un rilevantissima mole di atti e documenti, composta da circa di 14mila pagine, costituenti le risultanze istruttorie poste a base delle contestazioni di reato formulate nella richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 15 soggetti, tra dirigenti, legali rappresentanti, membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, revisori legali e consulenti della società FC Juventus S.P.A.

Ben vero, il Giudice sportivo non ha dovuto valutare le responsabilità ordinarie, ma piuttosto il rispetto della lex specialis costituente l’ordinamento sportivo per il quale non rileva né il dolo specifico né i profili di colpa.

La Corte federale nella sentenza poi revocata (n. 0089/CFA/2021-2022) aveva in realtà rigettato le richieste della Procura in considerazione delle difficoltà nel configurare un criterio univoco per la valutazione del valore dei giocatori, tuttavia, proprio su un tale profilo, aveva avvertito che non qualsiasi plusvalenza deve considerarsi legittima.

Aveva infatti segnalato che la carenza di parametri non consentiva di tradurre il sospetto in violazione, per questo chiedendo l’introduzione di disposizioni che operassero da sentinella anticipata rispetto a fenomeni che invece di essere fisiologici si trasformino in patologici, in modo anche da avvisare la società agente di avere oltrepassato i limiti della razionalità e della dimostrabilità.

Di qui il carattere decisivo delle nuove acquisizioni che hanno permesso, secondo la Corte, di constatare il carattere fittizio delle plusvalenze non con riguardo alla legittimità o meno di un determinato valore in assoluto del giocatore ovvero del prezzo scambiato, ma attraverso la valutazione dei comportamenti (scorretti) dei dirigenti coinvolti (che nelle intercettazioni e nei documenti sequestrati confessano la finalità dissimulatoria di quei contratti) e gli effetti di tali comportamenti sistematici e ripetuti sul bilancio.

In buona sostanza, dagli atti dell’indagine della Procura di Torino (sequestro documentazione a carattere anche confessorio ed esiti delle intercettazioni) risulterebbe, al contrario di quanto non emerso prima, una preordinata intenzione di non utilizzare alcun metodo se non quello di una ricerca artificiale di plusvalenze come obiettivo e non come effetto delle operazioni condotte.

Come emerge anche dalle sottolineature della stessa Consob a proposito dell’assenza di processi valutativi tracciabili, si giungeva a programmare sistematicamente la realizzazione di plusvalenze prescindendo dall’individuazione stessa del soggetto da scambiare, spesso indicato con una semplice “X” accanto al nome del giocatore della FC Juventus S.p.A. da cedere e ovviamente accanto al numero prestabilito di plusvalenza da realizzare.

Il tutto, secondo la Corte di Appello Federale, “in un quadro chiaramente sintomatico di una ricerca artificiale di plusvalenze, in alcun modo conseguenza di operazioni di effettivo mercato. La conseguenza di un simile approccio è un’alterazione ripetuta dei valori di bilancio e del significato informativo dello stesso“.

Di seguito, leggi o scarica il provvedimento: