Si tratta della fase in cui la pena detentiva e pecuniaria comminata con la sentenza di condanna o patteggiamento passate in giudicato (non più soggette a impugnazione e ad esclusione delle pene condizionalmente sospese ai sensi dell’art. 163 C.P.) vengono materialmente poste in esecuzione del competente Ufficio della Procura.
Con l’emissione dell’ordine di esecuzione, se il destinatario non è già detenuto, viene disposta la carcerazione. Tuttavia il nostro ordinamento prevede la sospensione o meno dello stesso a seconda della pena da espiare (se inferiore a quattro anni di reclusione) e del reato per il quale è intervenuta la condanna (alcuni reati cd. ostativi – ad esempio, rapina aggravata, violenza sessuale, corruzione – non prevedono in nessun caso la sospensione a prescindere dalla pena in espiazione).
In questi casi il condannato libero avrà 30 giorni di tempo dalla notifica dell’ordine di esecuzione per richiedere, al ricorrere dei requisiti prestabiliti, l’applicazione di una misura alternativa alla detenzione prevista dal nostro Ordinamento Penitenziario tra cui l’affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare ovvero la semilibertà. Si tratta di misure che possono essere richieste anche dal condannato detenuto in carcere a seguito di un periodo cd. di osservazione presso l’Istituto penitenziario.
Un regime specifico di misure alternative è previsto per i condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti in relazione alla possibilità di accesso e prosecuzione dei programmi di recupero ex artt. 90 e 94 DPR 390/90 (sospensione e affidamento terapeutico).
In questa fase la competenza sulla concessione delle misure alternative, sul regime dei benefici e dei permessi previsti dall’Ordinamento penitenziario, sulla riabilitazione, sulla conversione delle pene pecuniarie è in capo alla Magistratura di Sorveglianza (Tribunale ed Ufficio di Sorveglianza).
Diversamente, ai sensi dell’art. 665 C.P.P., il Giudice che ha emesso la sentenza è competente per le questioni relative al titolo in esecuzione. Se l’esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza sarà attribuita a quello che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Fra i compiti del Giudice dell’esecuzione vi è il riconoscimento o meno della disciplina del reato continuato o del concorso formale che consente il ricalcolo delle pene comminate in sentenze differenti in esecuzione in un provvedimento di cumulo.
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