Durata delle intercettazioni – La modifica normativa
Il 19 marzo 2025 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il progetto di legge intitolato “Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione“. Il testo, precedentemente approvato in prima lettura dal Senato il 9 ottobre 2024, è stato sottoposto all’esame della II Commissione Giustizia che ha concluso senza apportare modifiche al testo già approvato dal Senato.

La legge si compone di un singolo articolo.
Il comma 1 stabilisce un limite massimo di 45 giorni per la durata complessiva delle operazioni di intercettazione, introducendo un nuovo periodo all’art. 267, co. 3 C.P.P., che disciplina le modalità e i tempi di esecuzione delle attività di intercettazione: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».
Ai sensi dell’articolo 267 comma 3 C.P.P., il decreto emesso dal pubblico ministero per disporre un’intercettazione deve specificare le modalità e la durata delle operazioni. La normativa vigente stabilisce che tale durata non può eccedere i 15 giorni. Tuttavia, nel caso in cui persistano i presupposti che giustificano l’attività di intercettazione, il giudice ha facoltà di autorizzare proroghe successive, ciascuna della durata di 15 giorni, mediante un decreto motivato, senza alcuna limitazione sul numero di proroghe. È importante sottolineare che, oltre al rispetto dei requisiti di ammissibilità definiti dall’articolo 266 C.P.P. l’attività di intercettazione può essere legittimamente effettuata solo in presenza di “gravi indizi di reato” e qualora essa risulti indispensabile per il proseguimento delle indagini, come previsto dal comma 1 dell’articolo 267.
In particolare, la norma prevede la possibilità di derogare al termine indicato nel caso in cui si accerti l’assoluta indispensabilità delle operazioni per un periodo più lungo, giustificato dalla presenza di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di una motivazione esplicita.
Il comma 2 modifica l’art. 13 della L. n. 152/1991 (“Misure urgenti per il contrasto alla criminalità organizzata e per la trasparenza e l’efficienza dell’attività amministrativa”), che regola alcune fattispecie di rilevante impatto penale e sociale, prevedendo deroghe ai limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 267 C.P.P. in materia di intercettazioni.
In particolare, per le indagini riguardanti reati di criminalità organizzata o minacce effettuate tramite telefono, la normativa richiamata stabilisce criteri meno rigorosi per l’autorizzazione alle intercettazioni, prevedendo che questa possa essere concessa:
– quando sussistono “sufficienti indizi” di reato (anziché ‘gravi indizi’);
– quando è “necessaria per lo svolgimento delle indagini” (anziché ‘assolutamente indispensabile’).
In tali circostanze, le intercettazioni ambientali sono autorizzate all’interno del domicilio o di altri luoghi di dimora privata, anche in assenza di elementi che facciano presumere lo svolgimento di attività criminose in tali spazi (art. 13, comma 1).
In tutti questi casi, la durata delle operazioni è limitata a 40 giorni. Tuttavia, se persistono i presupposti previsti dalla norma, il giudice può disporne la proroga con decreto motivato, senza un limite massimo complessivo, per periodi successivi di 20 giorni (art. 13, comma 2).
La legge, intervenendo sul comma 1 dell’articolo 13 precedentemente citato, ridefinisce la portata derogatoria dello stesso, limitandola esplicitamente al comma 1 dell’articolo 267 C.P.P. Tale disposizione stabilisce, tra l’altro, che il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari autorizza il pubblico ministero a procedere con le operazioni di intercettazione può essere emesso esclusivamente in presenza di “gravi indizi di reato” e solo se l’intercettazione risulta “assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini”.
In secondo luogo, la modifica al comma 2 dell’art. 13 preserva la normativa relativa alla durata delle intercettazioni stabilita da tale articolo, chiarendo che essa si applica «in deroga a quanto previsto dall’articolo 267 comma 3 C.P.P.».