Diffamazione e ingiuria nelle comunicazioni informatiche: gli elementi distintivi secondo la Cassazione
Con la sentenza n. 2246 depositata il 19.01.2023 (ud. 14.12.2022) i giudici della Quinta Sezione della Corte di Cassazione tornano sulla distinzione tra l’ingiuria, ormai depenalizzata, e la diffamazione tramite l’utilizzo di posta elettronica o di piattaforme telematiche di comunicazione
Il fatto e il ricorso
Il giudizio di merito aveva ritenuto provata la lesione della reputazione e quindi la diffamazione delle persone offese commessa dall’imputato tramite l’invio di più e-mail tramite mailing-list recanti frasi dal contenuto offensivo.
Il ricorso dinanzi ai giudici di legittimità rilevava che tra i destinatari delle e-mail vi erano anche le persone offese che quindi avevano piena cognizione del contenuto lesivo della reputazione, potendo assumere le opportune difese.
La decisione della Corte e il principio di diritto
La Corte, nel rigettare l’impugnazione, chiarisce che solo la contestualità tra comunicazione dell’offesa e recepimento della stessa da parte dell’offeso vale a configurare l’ipotesi dell’ingiuria. In difetto di tale immediatezza, l’offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore (cfr. Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020): nel qual caso, si profila la diversa ipotesi della diffamazione.
L’invio di una e-mail dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari integra pertanto il reato di diffamazione anche nell’eventualità che tra questi vi sia l’offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione (cfr. Sez. 5, n. 13252 del 04/03/2021).
In base al medesimo requisito dell’immediatezza con cui l’offeso recepisca il messaggio si è ritenuto integrato il delitto di diffamazione, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, nel caso di invio di messaggi contenenti espressioni offensive nei confronti della persona offesa su una “chat” condivisa anche da altri soggetti, nel caso in cui la prima non li abbia percepiti nell’immediatezza, in quanto non collegata al momento del loro recapito (cfr. Sez. 5, n. 28675 del 10/06/2022).
In altri termini per ritenere integrata la fattispecie delittuosa della diffamazione in luogo dell’ingiuria occorre di volta in volta verificare, in relazione alle specificità dei singoli casi e dei mezzi di comunicazione utilizzati, se l’offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore.