DDL 1160 Sicurezza – Prima approvazione alla Camera
In questi giorni la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge intitolato “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, nonché delle vittime dell’usura e ordinamento penitenziario” (AC. 1660-A).
Il testo, attualmente in esame al Senato, propone varie modifiche al codice penale, tra cui l’introduzione di alcune nuove fattispecie di reato.
Tra le novità viene prevista (art. 1) la reclusione fino a sei anni per chi «si procura o detiene» materiale utile alla preparazione o all’uso di armi al fine di compiere non meglio specificati atti di terrorismo.
Si introduce un nuovo articolo 634 bis C.P. per il reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui“, che punisce non solo chi occupa immobili di proprietà altrui (da 2 a 7 anni di carcere) e chi coopera con l’occupazione, ma anche chi occupa case pubbliche sfitte.
Il questore può ora emettere un mini DASPO per determinate aree urbane nei confronti di individui denunciati o condannati in via non definitiva per reati contro la persona o il patrimonio. Inoltre, un DASPO giudiziario è previsto come condizione per la sospensione della pena in caso di condanna per tali reati.
Si prevede anche l’arresto, inclusa la flagranza differita, per lesioni a pubblici ufficiali in servizio durante manifestazioni e l’introduzione di sanzioni per lesioni al personale sanitario in servizio.
Ulteriore novità il reato previsto dall’art. 415 bis C.P. (denominato “rivolta all’interno di un istituto penitenziario“). Secondo questa norma, “chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia, resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti oppure tentativi di evasione, commessi da tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da due a otto anni. Per la semplice partecipazione alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con l’uso di armi, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Se dalla rivolta deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è della reclusione da dieci a venti anni. Le pene di cui al quarto comma si applicano anche se la lesione personale o la morte avvengono immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa“.
Sempre in tema di resistenza passiva, si segnala la modifica in tema di “rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti” – all’interno del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – attraverso l’introduzione di una nuova disposizione ai sensi della quale “chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all’articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti, posti in essere da tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da uno a sei anni. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso con l’uso di armi, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se nella rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime, la pena è della reclusione da dieci a venti anni. Le pene di cui al quarto periodo si applicano anche se la lesione personale o la morte avvengono immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa“.
Per garantire la libera circolazione su strade ferrate e ordinarie e la libera navigazione (decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66), si propone di modificare l’art. 1-bis comma 1. Si suggerisce di aggiungere, nel primo periodo, dopo la parola “ordinaria” le parole “o ferrata” e di sostituire “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000” con “con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro”. Si propone inoltre di sostituire il secondo periodo con: “La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite“, prevedendo quindi che i blocchi stradali o ferroviari siano puniti come illecito penale e non amministrativo.
Altra disposizione modifica il codice delle comunicazioni elettroniche, obbligando gli esercenti commerciali che vendono SIM a richiedere il permesso di soggiorno a persone straniere come condizione per procedere all’acquisto.
Il DDL 1660, attualmente in discussione in Parlamento, sembra utilizzare la leva penale per ridefinire simbolicamente i rapporti tra Autorità e cittadini, inviando un messaggio chiaro: legge e ordine. Chi protesta, chi è emarginato, e chi non segue rigorosamente le regole rischierà molto di più rispetto al passato. “La maggior parte delle sue disposizioni“, come afferma l’OCSE nel parere del 27 maggio 2024, “ha il potenziale di compromettere i principi fondamentali della giustizia penale e dello stato di diritto“.
Leggi e scarica il testo approvato dalla Camera e trasmesso al Senato.