Corte Costituzionale e Misure di Prevenzione: illegittimo il divieto, previsto dal Codice Antimafia, di possedere o utilizzare telefoni cellulari emesso dal questore

Segnaliamo la sentenza n. 2/2023 con la quale la Corte Costituzionale dichiara la illegittimità dell’art. 3 comma 4 del d.lgs 159/2011 (cd. Codice Antimafia) nella parte in cui, secondo l’interpretazione della Cassazione, include i telefoni cellulari nella nozione di «apparato di comunicazione radiotrasmittente» di cui il questore può vietare – con l’avviso orale cd. “rafforzato” – il possesso o l’utilizzo.

In risposta alle questioni sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Sassari, la Consulta ha affermato che le limitazioni relative all’uso di un determinato mezzo di comunicazione non necessariamente si convertono in restrizioni al diritto fondamentale che l’impiego di quel mezzo consenta di soddisfare.

Tuttavia nello specifico caso la disciplina restrittiva relativa al telefono cellulare – considerata l’universale diffusione attuale di questo strumento, in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale – «finisce per penetrare all’interno del nucleo essenziale del diritto, determinando evidenti ricadute restrittive sulla libertà tutelata dalla Costituzione».

Nei confronti di persone già condannate per delitti non colposi, e abitualmente dedite, per la loro condotta, alla commissione di reati, il questore non può autonomamente disporre la misura di prevenzione consistente nel divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari.

Trattandosi di un provvedimento che incide sulla libertà di comunicazione, l’autorità di pubblica sicurezza può farne proposta, ma la decisione spetta all’autorità giudiziaria, come prevede l’art. 15 della Costituzione.