Corte Costituzionale: ammissibile la messa alla prova in un secondo procedimento in caso di reato continuato (sent. 174/2022).
La Consulta, con la sentenza 174 del 23.06.2022 depositata il 12.07.2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell’ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.
Il giudizio rimettente aveva ad oggetto la richiesta di due imputati per il reato di cui all’art. 73 comma 5 TU Stupefacenti che in altro e anteriore procedimento per altro, ma coevo episodio di spaccio avevano già usufruito del beneficio della messa alla prova.
Il Giudice a quo osservava che l’accoglimento della richiesta era allo stato impedito dal tenore letterale del censurato art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., che vietava di concedere più di una volta la sospensione del procedimento con messa alla prova.
La Corte Costituzionale dopo aver valutato non infondata la prospettazione della continuazione tra i reati stante l’omogeneità degli stessi e la loro contiguità temporale rispetto a quello già estinto per effetto della precedente messa alla prova, ha valutato fondata la questione.
In questo senso risulterebbe irragionevole la disparità di trattamento tra l’imputato cui tutti i reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso vengano contestati nell’ambito di un unico procedimento e l’imputato nei cui confronti l’azione penale venga inizialmente esercitata solo in relazione ad alcuni di tali reati, e che si veda contestare gli altri, per effetto di una scelta discrezionale del pubblico ministero o di altre evenienze processuali, nell’ambito di un diverso procedimento, dopo che egli abbia già avuto accesso alla messa alla prova.
Il primo imputato avrebbe la possibilità di accedere al beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, mentre il secondo si troverebbe nell’impossibilità di ottenere una seconda volta il beneficio, cui avrebbe invece potuto accedere ove tutti i reati gli fossero stati contestati in un unico procedimento.
La preclusione posta dall’art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., sostiene la Consulta, non osta infatti a che uno stesso imputato possa accedere al beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova anche qualora gli vengano contestati più reati nell’ambito del medesimo procedimento, sempre che i limiti edittali di ciascuno di essi siano compatibili con la concessione del beneficio
La preclusione di una seconda messa alla prova in altro procedimento risulta quindi illegittima laddove si pone in contrasto con la logica del codice penale di sanzionare in modo sostanzialmente unitario tutti i reati avvinti dalla continuazione, commessi con un’unica azione od omissione, compreso il percorso “riparativo e risocializzante”della messa alla prova.
Con la dichiarazione di illegittimità dell’art. 168 bis C.P. il Giudice dovrà compiere “una nuova valutazione dell’idoneità del programma di trattamento e una nuova prognosi sull’astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell’imputato”, tenendo conto della natura e della gravità dei reati oggetto del nuovo procedimento, così come del percorso emendativo eventualmente già compiuto durante la prima messa alla prova.