Contraddittorio e prova scientifica: inderogabile l’esame del consulente tecnico della difesa.
Si segnala la recente sentenza della Quarta Sezione della Cassazione (n. 30816/2022 depositata il 9.08.2022) che, nell’ambito di un processo per omicidio per colpa medica ascritta a due sanitari accusati di aver rinviato un intervento sulla paziente affetta da ernia ombelicale strozzata, aggiorna l’orientamento della giurisprudenza che fino ad oggi consentiva talora l’omissione dell’esame del tecnico di parte in caso di perizia.
In materia di prova scientifica, in effetti, per molto tempo è prevalsa l’impostazione volta ad escludere l’inderogabilità del contraddittorio (e quindi l’escussione testimoniale) qualora il consulente tecnico di parte non avesse assunto iniziative di sollecitazione e di contestazione rispetto all’attività peritale ed ai relativi esiti (Sez. 1, n. 54492/2017; Sez. 6 n. 27928/2014; Sez. 5 n. 35468/2003), sulla scorta dell’assunto che l’assenza di critica sulla metodologia della perizia e sui suoi risultati avrebbe reso superfluo l’ascolto di una opinione non difforme.
La recente pronuncia, al contrario, richiamando il precedente della Sezione Seconda (n. 19134 del 17/02/2022 Di Noia, Rv 283187), ha inquadrato la questione in maniera più ampia e garantista, alla luce del diritto costituzionale e convenzionale.
Non solo l’art. 111 Cost. sul giusto processo, ma anche l’art. 6 § 1 della Convenzione EDU, sulla parità delle armi delle parti processuali, impone di offrire all’accusato la possibilità di contrastare la tesi del tecnico del giudice o dell’altra parte attraverso la tesi veicolata nel processo dal proprio consulente.
La CEDU nel caso Matysina v. Russia 27.04.2014 ha identificato la lesione del contraddittorio proprio nella mancata acquisizione delle prove tecniche di parte e, segnatamente, nella mancata escussione degli esperti dell’accusa dei quali era stata acquisita la relazione.
Parimenti la CEDU nel caso Mantovanelli v. Francia 18.03.1997 ha ritenuto l’iniquità del processo e la violazione dell’art. 6 § 1, perché ai ricorrenti non era stato consentito di partecipare alle operazioni peritali extraprocessuali, sviluppatesi attraverso l’audizione di persone in possesso di informazioni decisive.
La Suprema Corte osserva infatti che la tutela del diritto al contraddittorio nella formazione della prova scientifica assume una configurazione più complessa di quella del semplice diritto al controesame, che connota la prova dichiarativa e si realizza nel costante confronto tra tecnico d’ufficio e consulenti di parte che “deve essere tutelato dalla fase del conferimento dell’incarico, durante lo svolgimento delle operazioni peritati, fino alla esposizione in contraddittorio dibattimentale dei pareri“.
In altri termini, dice la Corte, non si ravvisa alcun motivo per condizionare l’esame del tecnico di parte ad una partecipazione reattiva e non acquiescente alle operazioni extradibattimentali: è frequente, infatti, che i consulenti condividano il metodo del perito e non si oppongano allo stesso, pur avendo opinioni diverse quanto alle valutazioni finali.
Negare alla parte che lo richiede l’esame del proprio consulente, sulla base dell’acquiescenza mostrata nel corso delle operazioni peritali, integra quindi una lesione del diritto di difesa dal momento che “si impedisce di contraddire una prova sfavorevole con le armi disponibili che, nel caso della prova scientifica, si traducono nella veicolazione nel processo di un parere tecnico antagonista“.
Tale principio trova conforto anche nel tessuto codicistico tenuto conto che (a) l’art. 230 C.P.P. riconosce ai consulenti di parte il diritto ad assistere al conferimento dell’incarico ed a partecipare attivamente allo stesso, presentando al giudice richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale; (b) lo stesso articolo riconosce ai consulenti il diritto a ‘partecipare’ alle operazioni peritati, “anche” – e ‘non solo’ – attraverso la proposizione di specifiche indagini, osservazioni e riserve; (c) l’art. 468 C.P.P. facoltizza le parti ad inserire in lista i consulenti e ad ottenerne l’esame, anche attraverso la presentazione diretta in dibattimento.
Ma soprattutto, il diritto al contraddittorio nella formazione della prova scientifica è tutelato anche dalla previsione del diritto a nominare consulenti tecnici “dopo l’esaurimento delle operazioni peritali” (art. 230, comma 3 e 233 comma 1 C.P.P.): norma che risulterebbe incompatibile con la contrazione della tutela delle prerogative del consulente di parte endoperitale. Si tratta di una griglia di tutela, che all’evidenza sostiene tutto l’iter di formazione della prova scientifica (e si dipana anche “oltre” con la previsione del diritto alla nomina di consulenti extraperitali).
Questi gli argomenti con i quali la Cassazione ha pertanto sancito, in qualunque fase processuale e per ciascuna delle parti, il pieno accesso al contraddittorio nell’iter di formazione della prova scientifica senza alcuna possibilità di limitazione del diritto all’esame del consulente di parte.