Confisca e patteggiamento – Riforma Cartabia -Solo quella facoltativa può essere oggetto di accordo tra le parti

Con la sentenza n. 25317 depositata il 13.06.2023 la Seconda Sezione della Corte di Cassazione è intervenuta sulla recente modifica della disciplina del patteggiamento che estende l’oggetto dell’accordo anche alla confisca.

La nuova formulazione dell’art. 444 comma 1 C.P.P., modificato dal Decreto Legislativo n. 150 del 2022, articolo 25, comma 1, lettera a) con lo scopo evidente di dare impulso alla scelta dei riti alternativi, ha introdotto la possibilità di rendere oggetto del patteggiamento anche la confisca e le pene accessorie, oltre a escludere che la pronuncia esito dell’accordo possa avere conseguenze nei giudizi disciplinari, tributari o di responsabilità contabile.

Tuttavia, sottolinea la Cassazione, si deve trattare sempre e soltanto della confisca facoltativa e non di quella prevista come obbligatoria.

L’articolo 444 C.P.P., infatti, limita alla sola confisca facoltativa la richiesta, proveniente dalle parti e indirizzata al giudice, di non ordinarla ovvero di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato; di conseguenza, l’accordo tra le parti non può avere ad oggetto l’esclusione della confisca obbligatoria.

In tal caso l’accordo può eventualmente vertere solo sull’individuazione dell’oggetto sul quale far ricadere la confisca, ovvero sull’ammontare della stessa.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, il patteggiamento aveva ad oggetto i reati tributari previsti dagli artt. 2 e 8 D.Lvo 74/2000 per i quali l’articolo 12 bis del medesimo Decreto prevede sempre l’applicazione della confisca sui beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato in caso di condanna o di applicazione della su richiesta delle parti.

Di conseguenza l’accordo tra le parti non poteva avere ad oggetto l’esclusione della confisca obbligatoria.

La Cassazione, sotto l’aspetto motivazionale del provvedimento, evidenzia tuttavia che la possibilità che l’intesa tra accusa e difesa possa intervenire, anche in caso di sanzione accessoria obbligatoria, sull’individuazione dell’oggetto sul quale far ricadere la confisca oppure sul suo ammontare da stabilire tuttavia pur sempre sulla base degli atti di indagine a disposizione.