Coltivazione stupefacenti: piante e semi di cannabis, il criterio di offensività della condotta.

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8442 depositata il 24.02.2023 torna sul reato di coltivazione di sostanze stupefacenti e sul criterio di valutazione del principio di offensività.

Il caso

La Corte di appello di Napoli, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva assolto l’imputato dal reato di detenzione di sostanze stupefacenti, riconoscendone la destinazione all’uso personale, mentre confermava la condanna per la coltivazione di tre piante di cannabis e per la detenzione di semi della medesima pianta.

La decisione della Corte

La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Il percorso argomentativo del Collegio muove dal dibattito giurisprudenziale che sul tema ha visto le Sezioni Unite chiamate più volte a pronunciarsi su tale fattispecie.

All’esito di un articolato percorso interpretativo, il più recente ed autorevole approdo della giurisprudenza ritiene che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente.

Tuttavia, non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (cfr. Sez.U, n. 12348 del 19.12.20219-16.04.2020, Caruso, Rv. 278624).

La sentenza in commento sottolinea come la giurisprudenza successiva abbia dato letture del suddetto principio non sempre conformi. Significativo, in tal senso, che si sia ritenuto di non poter ricondursi alla nozione di coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di undici piantine di marjuana, non potendosi ritenere che la condotta riguardi uno scarso numero di piante, né che sia ricavabile un modestissimo quantitativo di stupefacente, risultando di per sé insufficiente la sola intenzione di destinare la coltivazione alle esigenze di consumo personale (Sez.6, n. 3593 del 3/11/2020, dep.2021, Cannella, Rv. 280592).

In senso contrario, tuttavia, è stato anche affermato che integra una coltivazione domestica non punibile messa a coltura di undici piantine di marijuana, collocate in vasi all’interno di un’abitazione, senza la predisposizione di accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o di illuminazione, finalizzati a rafforzare la produzione, le quali, in relazione al grado di sviluppo raggiunto, avrebbero consentito l’estrazione di un quantitativo minimo di sostanze stupefacente ragionevolmente destinata all’uso personale dell’imputato (Fattispecie in cui si era già avuta pronuncia di assoluzione con riguardo alla detenzione di un modesto quantitativo di hashish, ritenuto destinato all’uso personale – v. Sez. 6, n. 6599 del 5/11/2020, dep. 2021, Serafini, Rv. 280786).

il principio di diritto

Dalla ricognizione dell’ampia giurisprudenza in materia viene ritenuta pertanto “inoffensiva la condotta a fronte del fatto che l’agente fosse risultato un assuntore abituale, che non vi fossero elementi idonei a ritenere la destinazione alla cessione a terzi, che la coltivazione avesse ad oggetto un numero limitato di piante e fosse svolta senza l’adozione di alcuna particolare tecnica atta ad ottenere un quantitativo apprezzabile di stupefacente“.

Applicando tali criteri al caso di specie, la Corte ha ritenuto inoffensiva la condotta esaminata, posto che è stato riconosciuto l’uso personale della sostanza rinvenuta, non vi erano elementi idonei a sostenere una destinazione anche a terzi del prodotto della coltivazione e, soprattutto, questa aveva ad oggetto un numero limitatissimo di piante, tre, coltivate in maniera del tutto rudimentale, mediante il semplice invaso e collocazione nel giardino dell’abitazione.