Caso Cospito: la Corte Costituzionale dichiara illegittimo il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva ex art. 99 comma 4 C.P. nei casi in cui il reato è punito con la pena dell’ergastolo
Nella camera di consiglio del 18.04.2023 la Consulta ha risolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Assise di Appello di Torino chiamata a decidere sul giudizio di rinvio nel processo a carico di Alfredo Cospito per il reato di cui all’art. 285 C.P.
Il giudizio costituzionale aveva ad oggetto l’art. 69 comma 4 C.P. dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 251 del 2005, vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti (nel caso di specie quella dell’art. 311 C.P.) come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99 comma 4 C.P., nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo.
Come anticipato in questo blog, la pronuncia di incostituzionalità della norma, nella parte in cui impediva la disapplicazione dell’ergastolo, potrebbe rappresentare una via d’uscita rispetto all’evidente asimmetria tra le condizioni di detenzione imposte dal regime del 41 bis O.P. e l’eventuale riconoscimento di una pena differente e più “mite” rispetto a quella dell’ergastolo.
Di seguito il comunicato dell’Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale