Cane aggressivo e lesioni: la responsabilità prescinde dalla proprietà, obbligo di custodia per chi lo detiene al momento del fatto

Con la sentenza n. 37183 depositata il 3.10.2022, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione chiarisce gli elementi che consentono o meno l’attribuzione della responsabilità penale in caso di lesioni procurate dall’aggressione da parte del cane.

Il caso riguardava la condanna di due persone che detenevano, una delle due anche proprietaria, due cani lasciati all’aperto liberi senza museruola che, a distanza di 100 metri dagli imputati, aggredivano con morsi la vittima cagionandole lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.

Irrilevanza della proprietà del cane

Nel confermare la sentenza che ha riconosciuto la responsabilità a titolo di colpa per entrambi gli imputati, i giudici di legittimità hanno stabilito che ciò che rileva è che sussista una relazione di detenzione, materiale e di fatto, con l’animale a prescindere dalla proprietà che, nel caso di specie, era ascrivibile in senso civilistico soltanto ad uno dei due ricorrenti.

Tale posizione di garanzia, infatti, prescinde dalla nozione di appartenenza ed è dunque irrilevante sia il dato formale relativo alla registrazione dell’anagrafe canina sia l’apposizione o meno di un microchip di identificazione (cfr. anche Cass. Sez. 4 n. 17145 del 17.01.2017).

Ciò non toglie che sussista un obbligo di cautela da parte del proprietario che lo rende responsabile qualora abbia affidato la custodia del cane a persona inidonea a controllarlo.

Le cautele idonee

La posizione di garanzia che assume quindi il detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi.

Nel caso in esame, il trovarsi all’aperto ad una certa distanza dall’animale del quale gli imputati avevano la gestione al momento del fatto, lungi dal costituire un motivo di esonero dalla responsabilità, ha integrato un profilo di colpa, poiché il porsi nell’impossibilità di controllare un cane, dopo averlo lasciato senza museruola, costituisce per i giudici della Corte una condotta negligente e imprudente.

In presenza di altre persone occorre sempre adottare cautele idonee a evitare il pericolo che il
cane possa assalire i terzi e quindi portare l’animale al guinzaglio e munirlo di museruola, senza che abbia rilievo alcuno che ci si trovi in aperta campagna e che non si tratti di zona abitualmente frequentata da persone, poiché, afferma la Corte, è proprio la presenza di terzi nella specifica occasione in cui ci si trova a transitare con il cane, e non in generale, a determinare la necessità di cautela.

La vittima imprudente

A ciò si aggiunga che non ha alcun rilievo il fatto che la vittima possa aver tenuto un atteggiamento che possa in qualche modo aver scatenato l’aggressività degli animali perché, secondo i giudici “l’obbligo di protezione e controllo si estende ai comportamenti imprudenti altrui in quanto la colpa della vittima che
tenga un comportamento imprudente può, al più, concorrere con quella del garante ma non eliderla
“(cfr. Sez. 4, n. 50562 del 10.9.2019).

Inoltre, anche l’improvvisa aggressione da parte di un cane normalmente inoffensivo non può considerarsi fatto imprevedibile: la pericolosità del genere animale, per costante orientamento, non è limitata esclusivamente ad animali feroci, ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale.