Buche stradali e omessa manutenzione – Omicidio colposo e posizione di garanzia degli amministratori pubblici
La sentenza n. 9896 depositata l’8.03.2024 dalla Quarta Sezione della Corte di Cassazione riafferma la responsabilità per omicidio colposo del soggetto incaricato del servizio di manutenzione delle strade in un caso di incidente mortale causato da una buca sul manto stradale che provocava la caduta del motociclista.
La giurisprudenza ha costantemente ribadito che la responsabilità per omicidio colposo nell’ambito della manutenzione stradale ricade sul soggetto preposto a tale servizio.
Il fatto
Nel caso specifico, riguardante il comune di Agrigento, l’omissione degli interventi di manutenzione è stata imputata al dirigente del settore manutenzione strade e al responsabile del servizio viabilità in relazione alla violazione delle norme degli artt. 2051 cod. civ. e 14, comma 1, C.d.S.
Per ricostruire la dinamica dell’incidente, il pomeriggio del 30 dicembre 2013, la vittima viaggiava su un ciclomotore percorrendo la pubblica via dove, all’interno della carreggiata e a un metro dal bordo destro, si trovava una buca dalle dimensioni irregolari, con un diametro compreso tra 60 e 70 centimetri e una profondità tra 10 e 12 centimetri.
Durante l’incidente pioveva; le precipitazioni erano iniziate anche nelle ore precedenti, rendendo la buca colma d’acqua. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la buca risultava invisibile e la sua reale estensione era impossibile da percepire.
L’autista del ciclomotore, dopo essere caduto con le ruote nella buca, ne usciva subendo una irreparabile alterazione della stabilità del mezzo, perdeva il controllo e cadeva al suolo dopo aver percorso altri venti metri.
L’esistenza della buca così come la gravità ed il dissesto del manto stradale in tutta la zona era stata chiaramente segnalata da tempo anche da privati ed associazioni di quartiere; tuttavia, si è verificata una grave negligenza da parte dei responsabili comunali, che avrebbero dovuto identificare e mitigare il problema. Era necessario effettuare controlli accurati e procedere al ripristino del manto stradale, oppure installare segnaletica adeguata o barriere per scongiurare il rischio di incidenti.
La decisione della Corte
La Cassazione ha stabilito che tali obblighi non scaturiscono dall’art. 3 d.m. 18 febbraio 1992, n. 223, che si occupa solamente della progettazione delle vie pubbliche, ma dall’art. 14 del Codice della Strada.
Pertanto, è la pericolosità del tratto di strada in questione a determinare la necessità di interventi volti a minimizzare o eliminare i rischi di incidente.
Questo principio è stato sottolineato in diversi casi, come nella sentenza Sez. 4, n. 14634 del 23/03/2021, riguardante un sinistro stradale, dove la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione perché non era stata valutata la necessità di installare un guardrail, nonostante l’evidente pericolo derivante da un canale di bonifica incrociante la strada.
Analogamente, nella sentenza Sez. 4, n. 3290 del 04/10/2016, è stato annullato il verdetto di assoluzione di un dirigente comunale per non avere ripristinato un guardrail danneggiato, senza aver prima accertato la pericolosità del luogo.