Blog e post offensivi degli utenti – mancata rimozione e responsabilità del blogger
Con la recente sentenza n. 45680 del 1.12.2022, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione torna a chiarire i profili di responsabilità per il gestore di un blog in relazione alla pubblicazione di commenti e post diffamatori degli utenti.
I Giudici di merito avevano ritenuto l’imputato responsabile per l’ipotesi di diffamazione aggravata ex art. 595 comma 3 C.P. per aver consentito che venisse pubblicato e permanesse sul suo blog personale il commento di un utente non identificato, nel quale erano accusati di vicinanza alla mafia la società Alfa ed i suoi esponenti, aggiungendo a sua volta una annotazione ad esso adesivo.
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso e confermato la condanna ribadendo che il blog, pur essendo strumento di informazione non professionale, è idoneo, come “qualsiasi altro mezzo di pubblicità“, a divulgare quegli stessi contenuti tra un vasto pubblico di utenti, che hanno, per le stesse caratteristiche del mezzo, la possibilità di accedervi liberamente.
Ben vero, secondo la Corte, al blogger non è applicabile la previsione di cui all’art. 57 C.P. (responsabilità del direttore e del vice-direttore responsabile per omesso controllo dei contenuti), proprio perché tale norma è circoscritta, secondo la pronunzia delle Sezioni Unite n. 31022/2015, alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook).
Per il blogger o per l’amministratore di un sito è quindi esclusa una automatica responsabilità per qualsiasi commento scritto da un utente; non sussiste una posizione di garanzia e il conseguente obbligo di impedire l’evento ex art 40 cpv C.P. in capo all’amministratore di un blog, non essendo investito il blogger di poteri giuridici impeditivi di eventi offensivi di beni altrui in assenza di fonti normative che li conferiscano
Tuttavia è responsabile per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffamatori (cfr. Sez. 5, n. 12546 del 20/03/2019; CEDU Phil c. Svezia 9.03.2017).
In altri termini, l’ascrivibilità del fatto deve essere ricostruita in base alle comuni regole del concorso nel reato (oltre che per attribuzione diretta, qualora l’autore dello scritto denigratorio pubblicato sul blog sia il medesimo gestore) che deve essere individuato, scrive la Cassazione, “nella consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione, con ulteriore replica della offensività realizzata tramite il mantenimento consapevole sul blog dello scritto diffamante“.
In conclusione si è ritenuto che la mancata tempestiva attivazione del gestore del blog nella rimozione di proposizioni denigratorie costituisca adesione volontaria ad esse, con l’effetto, a questo punto voluto, di consentirne l’ulteriore divulgazione.