Bancarotta per distrazione – Vendita di immobile gravato da mutuo
Segnaliamo la sentenza n. 1511 depositata il 12.01.2024 dalla Quinta sezione della Corte di Cassazione con la quale si affronta la sussistenza o meno del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione in relazione alla vendita di un bene immobile gravato da mutuo da parte della fallita ad altra società.
Con la decisione in commento i giudici di legittimità hanno ribadito l’orientamento ormai consolidato per cui l’eventuale alienazione di un bene facente parte del patrimonio sociale dell’impresa senza la prova della ricezione del corrispettivo ovvero della liberazione dell’alienante dalle obbligazioni nascenti dal mutuo concesso determinano rientra nell’ipotesi distrattiva rilevante ai sensi dell’art. 216 L.F.
Nella vicenda in esame l’imputato ricorrente aveva evidenziato a sua discolpa la presenza di un accollo del mutuo da parte dell’acquirente.
Sul punto la Cassazione ha evidenziato tuttavia come l’accollo dovesse avere una rilevanza interna e non potesse comportare, al contrario, nessun effetto liberatorio per la società fallita.
In tal senso è idonea ad integrare un’ipotesi di bancarotta per distrazione la cessione di beni gravati da ipoteca senza corrispettivo in denaro, ma solo mediante accollo cumulativo da parte dell’acquirente del mutuo concesso per l’acquisto degli stessi, accollo che non libera il debitore (cfr. Sez. 5, n. 20807 del 05/03/2018, Esposito e altri, Rv. 27303 – 01).
Secondo la Corte quindi <<E’ dunque privo di rilievo, o, rectius, distonico il riferimento alla regola per la quale le garanzie reali, come l’ipoteca, seguono il bene a prescindere dal soggetto che ne divenga successivamente proprietario, atteso che il bene non era più, nel caso in esame, nella disponibilità della società fallita che, tuttavia, restava obbligata nei confronti dell’istituto di credito>>.