Bancarotta fraudolenta – Rateizzazione del debito tributario – Possibile inefficacia
Con sentenza n. 11740 depositata il 25 marzo 2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, nell’esaminare la responsabilità penale dell’amministratore di una società, ha affermato che l’attivazione della procedura di rateizzazione del debito tributario, così come il pagamento di alcuni ratei, non escludono il dolo previsto per la bancarotta impropria.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva assolto l’imputato, precedentemente condannato in primo grado per il reato previsto dall’art. 223, comma 2, n. 2) della Legge fallimentare. L’accusa riguardava il ruolo dell’imputato, amministratore unico della società ALFA s.r.l. in liquidazione, ritenuto responsabile del fallimento della società a seguito di operazioni dolose. Tali operazioni consistevano nel sistematico e prolungato mancato versamento di imposte dirette e indirette, per un ammontare superiore a cinque milioni di euro, cifra che rappresentava quasi l’intero passivo fallimentare.
Il ricorso è stato presentato dalla Procura Generale, che contestava in particolare il passaggio della sentenza in cui veniva esclusa la responsabilità penale dell’imputato. Tale esclusione era motivata dalla presunta insufficienza di prove certe sul dolo, considerando le richieste di dilazione e rateizzazione del debito erariale avanzate dalla società da lui amministrata, oltre alla riduzione del debito stesso prima del fallimento, ottenuta tramite il pagamento di alcuni ratei.
Al contrario, secondo la prospettiva avanzata dalla Procura ricorrente, attraverso sistematiche omissioni fiscali l’imputato non si sarebbe limitato ad accettare la possibilità del dissesto come conseguenza della propria condotta omissiva, ma che lo avrebbe consapevolmente previsto e intenzionalmente perseguito. Queste omissioni, a fronte del quasi totale adempimento dei debiti di natura non tributaria, hanno permesso all’impresa, ormai in stato di insolvenza, di continuare ad operare sul mercato nonostante l’ingente debito tributario accumulato.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la decisione assolutoria era stata motivata dalla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo, basandosi il ragionamento inferenziale del giudice a quo sulla presentazione dell’istanza di rateizzazione a Equitalia e sul successivo pagamento di alcune rate. La Corte d’appello ha interpretato il ricorso a questo strumento giuridico, lecito e previsto dall’ordinamento, come una modalità adottata per gestire la crisi di liquidità della società, escludendo così la presenza di un intento fraudolento.
Come è noto, nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, le condotte dolose devono porsi in nesso eziologico con il fallimento; ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è l’immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o l’aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società.
In virtù dell’obbligo di fedeltà verso la società, sostengono i giudici di legittimità, l’amministratore è responsabile per ogni violazione che, qualora ricorrano le condizioni previste, si configuri come operazione dolosa ai sensi dell’art. 223, comma 2, n. 2 L.F. Tale operazione può consistere nel compimento di qualsiasi atto intrinsecamente pericoloso per la stabilità economica e finanziaria dell’impresa, inclusa una condotta omissiva che determini un depauperamento non giustificato in termini di interesse aziendale.
Il termine “operazione” ha una portata semantica più ampia rispetto ad “azione”, poiché non si limita alla mera condotta attiva, ma include l’insieme delle condotte, sia attive che omissive, coordinate alla realizzazione di un piano. Pertanto, l’operazione dolosa può essere integrata dalla violazione deliberata, sistematica e protratta nel tempo dei doveri degli amministratori, come il mancato versamento degli obblighi contributivi e previdenziali, con il prevedibile incremento dell’esposizione debitoria della società (cfr. Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 24752 del 01/06/2018, Rv. 273337; Sez. 5 -, n. 43562 del 11/06/2019, Vigna, Rv. 277125).
Ciò posto, non è necessario che vi sia una volontà diretta dell’amministratore a causare lo stato di insolvenza; è sufficiente la consapevolezza e volontà del atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria dell’azienda.
In altri termini, afferma la Corte, <<Ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose non deve, quindi, risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5- n. 16111 del 08/02/2024,Rv. 286349)>>
Applicando tali principi al caso in esame, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato come la dolosa e protratta inosservanza delle obbligazioni fiscali e previdenziali abbia determinato un debito di rilevanza indiscutibile. Inoltre, a fronte dello stato di insolvenza esistente al momento della presentazione dell’istanza di rateizzazione, non risulterebbero adottate le necessarie iniziative volte a risollevarne le sorti. In tale contesto, non può essere considerata significativa la semplice presentazione dell’istanza di rateizzazione, che si è rivelata, piuttosto, un espediente per proseguire l’attività economica, continuando tuttavia a generare ulteriori passività.
L’inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali sarebbe derivato da una scelta gestionale consapevole da parte dell’amministratore imputato: il pagamento rateale del debito erariale non sarebbe interpretabile come un’azione risolutiva, bensì come un mezzo di elusione dell’inadempimento fiscale.
In buona sostanza si sarebbe configurato da parte dell’amministratore un ricorso reiterato a uno strumento legittimo con l’intenzione di perseguire una finalità illecita: ritardare la dichiarazione di fallimento e aggravare il dissesto.
La deliberata violazione delle obbligazioni fiscali e previdenziali, causando un ingiustificato incremento dell’esposizione finanziaria della società verso l’erario e gli enti previdenziali, aggravata dall’inevitabile accumulo di interessi e sanzioni, rendeva inevitabile, per la portata del fenomeno, la sistematicità delle condotte e l’entità degli importi evasi, il conseguente dissesto.
L’insostenibilità del debito derivante da tale inadempimento metteva in luce la natura anomala e inadeguata della forma giuridica adottata rispetto all’operazione economica intrapresa. La richiesta di rateizzazione si configurava, dunque, come un mezzo di manipolazione e distorsione dello strumento giuridico legittimo.
Con piena ragionevolezza, secondo la Cassazione, il primo giudice aveva escluso che il ricorrente non si fosse rappresentato l’evento del dissesto come una conseguenza della propria condotta. Al contrario, ha rilevato “una significativa intensità del dolo”, anche considerando il comportamento contestuale con cui il ricorrente continuò a effettuare regolarmente i pagamenti ai dipendenti e ai fornitori, scegliendo deliberatamente di far ricadere esclusivamente sull’Erario le conseguenze delle sue decisioni imprenditoriali.