Bancarotta e reati fallimentari: il patteggiamento con pena inferiore a due anni esclude l’applicazione delle sanzioni accessorie
La Sezione Quinta della Corte di Cassazione con sentenza numero 43703 depositata il 19.11.2024 ha escluso la possibilità di applicazione delle pene accessorie previste in tema di reati fallimentari dall’art. 216 ultimo comma Legge Fallimentare nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti non superiore ai due anni.
Nel caso in questione, il Giudice dell’udienza preliminare aveva inflitto all’imputato, in sede di patteggiamento, la pena condizionalmente sospesa pari a un anno e otto mesi di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché di bancarotta fraudolenta impropria causata dal fallimento derivante da operazioni dolose.
Con la stessa sentenza, però, il giudice aveva applicato le pene accessorie previste dall’articolo 216, ultimo comma della Legge Fallimentare.
A seguito del ricorso, la Corte di legittimità ha dichiarato l’illegalità della pena accessoria, osservando che l’art. 445 comma 1 C.P.P., nel regolare gli effetti dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, esclude che, con una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 comma 2 C.P.P., che imponga una pena detentiva non superiore a due anni, anche se combinata con una pena pecuniaria, possa essere inflitta una pena accessoria, salvo le eccezioni previste dal comma 1-ter dell’art. 445 C.P.P. – che non sono pertinenti nel caso in esame –, o una misura di sicurezza, esclusa la confisca ai sensi dell’art. 240 C.P.
Si tratta infatti di una disposizione che, grazie al carattere premiale attribuito dal legislatore all’istituto del patteggiamento previsto dall’art. 444 del C.P.P., offre all’imputato che ne usufruisce un vantaggio per l’economia processuale così ottenuta.
Questa norma speciale prevale quindi su quella dell’art. 216, ultimo comma, della Legge Fallimentare, che prevede l’applicazione obbligatoria di pene accessorie specifiche in caso di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta (v. anche Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016, Rv. 266470; Sez. 5, n. 17954 del 13/02/2014, Rv. 262094).
In questo contesto, la Corte ha espresso un parere unanime, ribadendo anche di recente che, nel caso di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva inferiore o pari a due anni impedisce l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge. Ciò avviene poiché il reato di cui all’art. 216 L.F. non è tra le eccezioni indicate dall’art. 445 comma 1-ter C.P.P. introdotto dall’art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3. (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278882).
In conseguenza di ciò la Suprema Corte, stante l’illegalità delle pene accessorie inflitte, ha pronunciato sentenza di annullamento senza rinvio eliminando direttamente il contenuto viziato.