Nel processo penale la presenza del difensore non è solo un diritto del soggetto, ma è condizione necessaria di legittimità e regolarità del procedimento; non è prevista la facoltà per l’imputato/indagato di non essere assistito da un difensore o tanto meno di difendersi da solo.
Per questo motivo, fino a quando l’interessato non abbia nominato un difensore di fiducia, il nostro ordinamento prevede ai sensi dell’art. 97 C.P.P. la nomina di un difensore d’ufficio nominato dall’Autorità giudiziaria procedente per tutte le attività per le quali è prevista l’assistenza del difensore.
Non possono essere nominati più di due avvocati di fiducia per ciascun indagato o imputato (uno nel caso di assistito ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato).
Le attività giudiziali si distinguono in linea generale in relazione alle diverse fasi del procedimento-processo penale.
La prima fase è quella delle indagini preliminari, ove la competente Procura della Repubblica, per il mezzo della Polizia giudiziaria, svolge unilateralmente le attività investigative al fine di verificare la fondatezza o meno della notizia di reato. All’esito delle indagini, la Procura se ritiene infondata la notizia di reato ne chiede l’archiviazioni, altrimenti emette avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell’art. 415 bis C.P.P. per chiedere successivamente che su quei fatti venga celebrato un processo.
In tal caso, a seconda della tipologia di reato, con la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Pubblica Acusa si apre la fase dell’udienza preliminare. In questa sede il GUP viene chiamato a valutare, sentite le parti, se il materiale raccolto durante le indagini sia in grado di sostenere la celebrazione di un processo dibattimentale sui fatti rappresentati dall’accusa e contraddetti dalla difesa. All’esito dell’udienza preliminare, il GUP potrà emettere una sentenza di non luogo a procedere oppure il rinvio a giudizio dell’imputato. La fase dell’udienza preliminare assume una notevole importanza dal punto di vista delle strategie difensive dal momento che alcuni riti alternativi con i quali si rinuncia alla celebrazione del processo dibattimentale (rito abbreviato, patteggiamento, messa alla prova) possono essere richiesti soltanto in questo fase a pena di decadenza.
Se vi è il rinvio a giudizio e non c’è stata opzione per i riti alternativi, inizia la fase dibattimentale del processo dove, nel contraddittorio tra accusa e difesa dinanzi al Giudice terzo, si formeranno le prove che saranno alla base della sentenza di assoluzione o di condanna rispetto alle contestazioni mosse nei confronti dell’imputato.
Oltre al patteggiamento e al rito abbreviato, altri riti alternativi (giudizio immediato, giudizio direttissimo, decreto penale di condanna) possono determinare, per così dire, l’alterazione o la mancanza di una delle fasi processuali sopra indicate.
In ogni caso, rispetto alla decisione scaturita ad esito del primo grado di giudizio sia dibattimentale sia all’esito del rito abbreviato (ad eccezione del patteggiamento), sia la difesa che l’accusa hanno la facoltà di impugnare la sentenza mediante atto di appello (dinanzi la Corte di Appello, la Corte di Assise di Appello o il Tribunale). Si tratta di un processo strettamente devolutivo volto alla rivalutazione degli esiti del primo grado (con possibilità di rinnovazione dell’istruttoria) e che darà luogo ad una nuova decisione esclusivamente sulla base dei capi e dei punti della sentenza impugnata su cui si fondano i motivi di impugnazione. Nel caso di appello del solo imputato, il nostro ordinamento prevede espressamente il divieto di reformatio in peius per cui, anche in caso di rigetto dell’impugnazione, non può essere aggravata la pena o applicata una misura di sicurezza nuova o più grave.
Infine, anche la sentenza di appello potrà essere impugnata mediante ricorso per cassazione dinanzi alla Suprema Corte. Si tratta di una fase di legittimità che non permette più la rivalutazione dei fatti e delle prove, ma soltanto di verificare che nei gradi di giudizio precedenti vi sia stata una corretta interpretazione ed applicazione della legge, processuale e sostanziale, e che non vi siano vizi di carenza, contraddittorietà e illogicità dell’apparato argomentativo motivazionale.
Una fase eventuale può essere determinata dalle misure cautelari di natura personale (ad esempio, la custodia in carcere, gli arresti domiciliari, ecc.) o reale (sequestro preventivo o conservativo). In questi casi il procedimento incidentale è del tutto autonomo rispetto a quello principale che ha ad oggetto l’imputazione e tipicamente si avvia già nella fase delle indagini preliminari ogni qualvolta si manifesti una o più delle esigenze cautelari normativamente previste (ad esempio, il pericolo di reiterazione del reato per le misure personali, il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato per le misure reali). Contro le misure cautelari sono previsti strumenti di impugnazione azionabili dal difensore (riesame, appello e ricorso per cassazione) che danno luogo ad una vera e propria fase giudiziale dinanzi la sezione speciale del Tribunale per il Riesame ovvero dinanzi la Corte di Cassazione come giudice di legittimità.
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