La commissione di un reato e la conseguente condanna può comportare il risarcimento del danno in favore della persona offesa ovvero dei danneggiati da quella condotta.
La legge consente, infatti, a chi ha subito un danno da reato la possibilità di ottenere il risarcimento e le restituzioni mediante l’azione civile autonoma o in alternativa mediante la costituzione di parte civile nel processo penale contro l’autore della condotta illecita.
L’assistenza legale della persona offesa e dei danneggiati da reato nell’ambito del procedimento penale può avvenire mediante nomina ai sensi dell’art. 101 C.P.P. in sede di denuncia-querela ed in generale nella fase delle indagini preliminari anche a margine o supporto dell’iniziativa giudiziale di tipo civilistico, svolgendo un ruolo di sollecitazione e di controllo sulle attività del Pubblico Ministero.
Sebbene si tratti di una assistenza facoltativa, infatti, vi sono delle attività che coinvolgono la persona offesa che necessitano della presenza di un difensore, come in materia di accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 comma 3 C.P.P. ad esempio, nomina consulente medico legale, rilievi segnaletici o fotografici, prelievi, campionature ecc.) o per l’udienza in camera di consiglio in tema di incidente probatorio (art. 401 C.P.P.) o di opposizione alla domanda di archiviazione (art. 409 C.P.P.).
A seguito dell’esercizio dell’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio o la citazione diretta a giudizio, il soggetto danneggiato dal reato ovvero i suoi eredi possono proporre la domanda civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno nei confronti dell’imputato e del responsabile civile (ad ex: la Compagnia assicuratrice) mediante la costituzione di parte civile per il tramite del difensore munito di procura speciale (art. 74 C.P.P.).
Si tratta di una attività formale scandita da termini previsti a pena di decadenza (art. 78-79 C.P.P.).
L’art. 75 C.P.P. regola il rapporto tra l’azione civile e l’azione penale sancendo la separazione tra i due giudizi secondo il principio del cd. “doppio binario”.
Il processo civile per il risarcimento del danno da reato, infatti, prosegue nel suo corso, anche nell’ipotesi in cui sussista un procedimento penale pendente.
Tuttavia l’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato.
In tale ultimo caso, il processo civile non verrà estinto, bensì sospeso ex art. 75, comma 3, c.p.p. fino alla sentenza penale.
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