Il ruolo centrale delle tecnologie informatiche e telematiche caratterizza il proliferare di condotte illecite consumate attraverso l’impiego di strumenti di comune utilizzo quali computer, pc, tablet e cellulari.

La materia richiede un continuo aggiornamento professionale anche con l’ausilio di consulenti tecnici specializzati, sia nell’interesse di indagati e imputati, sia a tutela dei diritti della persona offesa dal reato.

Si parla di reati informatici propri quando la condotta è finalizzata ad offendere direttamente o indirettamente il sistema informatico come nel caso del danneggiamento di dati e programmi, della frode informatica, dell’accesso abusivo, della detenzione e della diffusione dei codici d’accesso, della falsificazione di documenti informatici, della interferenza illecita nelle comunicazioni, del rilascio di dispositivi o programmi informatici finalizzati ad interrompere o danneggiare un sistema informatico o telematico.

Per reati informatici impropri intendiamo invece tutte quelle condotte illecite che vedono lo strumento informatico esclusivamente come mezzo per la consumazione di un reato come, ad esempio, nel caso della diffamazione a mezzo internet o social network, dello stalking tramite posta elettronica o messaggistica, della sostituzione di persona nella creazione di falsi profili o account con l’utilizzo dei dati identificativi delle vittime, il riciclaggio attraverso strumenti di pagamento digitale.

Di recente il Legislatore, infatti, nella necessità di adeguare la normativa nazionale alla Direttiva Comunitaria 2019/713/UE in materia di frodi e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha aggiornato la fattispecie di cui all’art. 493 ter C.P. includendo nelle condotte di indebito utilizzo, falsificazione e alterazione non solo le carte di credito e di pagamento, ma qualsiasi altro strumento di pagamento diverso dai contanti compresi i mezzi di scambio digitale (ad esempio, Paypal) e la valuta digitale comprese le criptovalute.

Lo stesso D. lgs. n. 184/2021 ha introdotto anche una nuova fattispecie all’interno del Codice penale, all’art. 493-quater, rubricato “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti” che punisce la produzione e varie altre condotte di trasferimento di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

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