Il nostro Codice Penale distingue i reati contro la Pubblica Amministrazione a seconda che siano commessi dai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio contro la P.A. (ad esempio il peculato, la concussione e la corruzione) ovvero che siano commessi dai privati contro la P.A. (ad esempio la violenza o minaccia o la resistenza a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, l’interruzione di un pubblico servizio).
La materia, talvolta sull’onda emotiva di vicende giudiziarie in materia di corruzione o comunque lesive dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, ha subito importanti modifiche con l’obiettivo di potenziare l’attività di prevenzione, accertamento e repressione di questa categoria di delitti allineandoli alle forme più pericolose di criminalità organizzata.
Con la Legge 9.01.2019 n. 3 (cd. ‘Spazzacorrotti’) si segnala, infatti, la preclusione dall’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione per i soggetti condannati per la maggior parte dei reati contro la P.A. del cd. primo tipo (commessi da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizi), salvo i casi di collaborazione con la giustizia.
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