Approvato il Disegno di legge che introduce il delitto di Femminicidio
Durante la riunione del 7 marzo 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge per l’introduzione del reato di femminicidio e altre misure normative mirate al contrasto della violenza contro le donne e alla protezione delle vittime.

In particolare, viene inserito nel Codice Penale il nuovo art. 577 bis che prevede che <<chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’art. 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577. Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma e la prima e ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prima sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici>>
Il disegno di legge introduce inoltre importanti novità per i casi di codice rosso, mirate a rafforzare la tutela delle vittime e garantire maggiore rigore nei procedimenti giudiziari. Tra le misure principali, si stabilisce l’obbligo per il pubblico ministero di procedere personalmente all’audizione della persona offesa, senza possibilità di delega alla polizia giudiziaria. Vengono altresì previsti specifici obblighi informativi per i familiari delle vittime di femminicidio, oltre al diritto della vittima di esprimere un parere, seppur non vincolante, in caso di patteggiamento per reati collegati al codice rosso.
Per quanto riguarda le misure cautelari, il testo prevede la possibilità di disporre la custodia in carcere o gli arresti domiciliari per l’imputato, qualora sussistano esigenze di sicurezza. Si interviene inoltre sui benefici penitenziari per gli autori di reati da codice rosso e si introduce il diritto delle vittime di essere informate sull’eventuale uscita dal carcere del condannato, in caso di concessione di misure premiali.
Il disegno di legge rafforza gli obblighi di formazione dei magistrati, previsti dalla legge n. 168 del 2023, e amplia le disposizioni relative al risarcimento per le vittime di omicidi e femminicidi legati al codice rosso, garantendo un regime agevolato per la prenotazione a debito. Infine, introduce una norma di coordinamento che estende al nuovo articolo 577-bis i richiami già presenti all’articolo 575 del codice penale.
L’introduzione del reato di femminicidio è stata accolta con entusiasmo alla vigilia dell’8 marzo, ma la proposta legislativa solleva più di una riflessione da parte di molti.
La tragica realtà dei femminicidi rappresenta da tempo una delle emergenze più sentite e affrontate nel nostro Paese. Numerose strategie di contrasto sono state messe in atto per arginare questa piaga sociale: dall’introduzione di nuove fattispecie di reato all’inasprimento delle pene, fino a modifiche delle norme processuali e penitenziarie, oltre all’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta dedicata.
Queste strategie continuano tuttavia a dimostrarsi inefficaci, sollevando interrogativi sull’utilità del diritto penale come strumento, posto che statisticamente l’inasprimento della sanzione non determina alcuna limitazione del numero dei reati.
Il fenomeno criminale in esame affonda le sue radici in antichi retaggi culturali e sarebbe indispensabile intervenire sulle cause profonde del problema, promuovendo e instaurando nuovi modelli di relazione all’interno del tessuto socioeconomico, investendo in sistemi di prevenzione seri e strutturati, a cominciare dall’educazione nelle scuole.
Ciò posto, dal punto di vista strettamente giuridico risulta opinabile la tecnica di normazione utilizzata nel disegno di legge che, a tutti gli effetti, appare in contrasto con il principio di tassatività e determinatezza della norma penale. Risulta invero difficile rendere concreto il contenuto della norma: cosa si intende esattamente per “fatto commesso per reprimere la personalità della donna”? E come interpretare il generico riferimento alla finalità di reprimere diritti o libertà?
A questo si somma la potenziale violazione del principio di uguaglianza, secondo cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso (art. 3 Cost.). Garantire una tutela speciale alle donne, escludendo però altre categorie vittime di violenza motivata da odio o discriminazione, risulterebbe in contrasto con tale principio.