Il Decreto Legislativo 81/08 costituisce il testo unico delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che ha riunito e armonizzato le disposizioni dettate dalle precedenti normative in materia.

Per sicurezza sul lavoro s’intende quel complesso di misure di prevenzione e protezione tecniche, organizzative e procedurali, che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori e dai lavoratori stessi.

Il principio generale cristallizzato nell’art. 2087 Codice Civile sancisce che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

L’inosservanza delle norme in materia di lavoro, anche a seguito delle modifiche introdotte con Decreto Legislativo n. 8/2016 e Legge 215/2021, viene ormai generalmente configurata come un illecito di tipo amministrativo.

Sono esclusi dalla depenalizzazione gli specifici reati del Codice Penale, nonché quei reati contemplati dal Decreto Legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La maggior parte dei reati relativi alla materia antinfortunistica sul lavoro è di natura contravvenzionale.

Il codice penale prevede due delitti specifici: art. 437 C.P. (Rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro) e art. 451 C.P. (Omissione, rimozione o danneggiamento colposa degli impianti destinati a prevenire infortuni sul lavoro).

Ipotesi delittuose ben più gravi riguardano i reati colposi di evento legati a lesioni (art. 590 comma 3 C.P.) od omicidio (art. 589 comma 2 C.P.), nell’ipotesi in cui si verifichi un incidente con prognosi invalidante o nei casi di decesso dell’infortunato in ragione della violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Lo Studio svolge attività di consulenza e assistenza processuale sia per le persone fisiche titolari di una specifica posizione di garanzia (datore di lavoro, R.S.P.P., preposto, medico competente, committente), sia nell’interesse delle società investite da responsabilità amministrativa ai sensi della 231/2001 che debbano predisporre o aggiornare il modello organizzativo ovvero affrontare il processo penale in ragione della possibile contestazione delle ipotesi di reato sopra richiamate.

Viene altresì garantita, attraverso il supporto di consulenti tecnici e medico-legali, l’assistenza nella richiesta di risarcimento in favore delle persone danneggiate.

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