Il concetto di ambiente e la relativa necessità di tutela normativa sono entrati concretamente nella coscienza del Legislatore solo in tempi recenti.

La legge n. 68 del 2015   ha introdotto nuovi delitti a salvaguardia dell’ambiente nel Codice penale, modificando così il quadro normativo previgente che affidava in modo pressoché esclusivo la tutela dell’ambiente a contravvenzioni e sanzioni amministrative, previste dal Codice dell’ambiente.

Il Titolo VI-bis (Dei delitti contro l’ambiente) del Capo VI del Libro II del Codice Penale, prevede sette delitti:

  • inquinamento ambientale art. 452 bis C.P.;
  • morte e lesioni come conseguenza (non voluta) dell’inquinamento ambientale art. 452 ter C.P.;
  • disastro ambientale art. 452 quater;
  • traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività art. 452 sexies C.P.;
  • impedimento del controllo art. 452 septies C.P.
  • omessa bonifica art. 452 terdecies C.P.;
  • ispezione di fondali marini art. 452 quaterdecies C.P.

Aspetti di rilievo della normativa riguardano le ipotesi colpose (previste soltanto per l’inquinamento ambientale ed il disastro ambientale), le aggravanti nel caso di commissione associativa (art. 452 octies C.P.), la disciplina del ravvedimento operoso, la confisca e il ripristino dei luoghi.

Per tutti i delitti contro l’ambiente introdotti dal nuovo Capo VI del libro II del codice penale, la modifica dell’art. 157 C.P. stabilisce il raddoppio dei termini di prescrizione.

Quanto alla fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in caso di commissione del reato, è prevista la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto, salvo che appartengano a persone estranee e, quando la stessa non sia possibile, anche la c.d. confisca allargata, ovvero la confisca di beni di valore equivalente di cui il condannato abbia la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona.

I reati ambientali, a seguito della novella dell’art. 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, sono ricompresi nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato. Inoltre, con l’inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l’applicazione delle sanzioni interdittive per l’ente previste dall’art. 9 del D.Lgs. n. 231 del 2001   (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione specifica che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.

Per ulteriori informazioni, compila il form e contatta lo Studio