Guida sotto l’effetto di stupefacenti e abolizione dello “stato di alterazione psico-fisica”: il Tribunale di Pordenone solleva questione di legittimità costituzionale
Segnaliamo l’ordinanza con la quale il Tribunale di Pordenone, accogliendo una richiesta avanzata dalla Procura, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della Legge 25 novembre 2024, n. 177 (“Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada”).

La contestazione si concentra sull’eliminazione, dall’art. 187 del Codice della Strada, delle parole “in stato di alterazione psico-fisica”, ritenendo che tale modifica violi i principi di ragionevolezza, proporzionalità ed uguaglianza sanciti dall’art. 3 della Costituzione. Viene inoltre evidenziata una possibile incompatibilità con i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice, previsti dall’art. 25, comma 2, Cost., oltre che con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall’art. 27, comma 3, Cost.
Secondo il giudice remittente la disciplina normativa prevista dalla precedente versione dell’art. 187 del Codice della Strada era orientata a punire esclusivamente quelle condotte che fossero idonee a compromettere il bene giuridico tutelato dalla norma, ossia la sicurezza stradale e la tutela dell’incolumità fisica degli utenti della strada. Tale disposizione configurava un’ipotesi di reato di pericolo concreto, fondata sull’accertamento preliminare dell’effettiva alterazione psicofisica al momento della guida e sulla connessione di tale stato con l’assunzione di sostanze stupefacenti.
Attraverso l’eliminazione dalla norma del riferimento allo stato di alterazione, secondo il Tribunale di Pordenone il testo attuale dell’art. 187 C.d.S. si svincola completamente dall’accertamento di uno dei requisiti fondamentali che costituivano la base dell’intero impianto punitivo relativo al reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, determinando che l‘integrazione del reato sia ora legata esclusivamente al semplice riscontro della positività a tali sostanze.
Ne deriva un inevitabile ampliamento dell’ambito applicativo della norma penale, determinato dalla sopraggiunta irrilevanza di qualsiasi verifica relativa all’impatto che la precedente assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope potrebbe avere sulla capacità di guida del soggetto e sulla sua valutazione in termini di pericolosità.
Appare chiaramente irragionevole e iniquo – si legge nel provvedimento – “ritenere necessaria e sufficiente, ai fini della penale responsabilità, la mera positività del soggetto ad una determinata sostanza stupefacente, senza effettuare alcuna indagine sugli effetti di tale dato sulla capacità di guida, poiché in tal modo viene sanzionata penalmente anche la condotta del soggetto che, non riportando alcuna sintomatologia ricollegabile all’avvenuta assunzione, si pone alla guida senza provocare alcun pericolo di lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice“.
In altre parole, la nuova norma ha ridefinito l’illecito, passando da reato di pericolo concreto a reato di pericolo astratto, senza che l’anticipazione della tutela penale derivante da tale trasformazione fosse giustificata da un criterio causale basato sull’id quod plerumque accidit.
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