Omicidio e Legittima difesa: il caso Pavia e l’ordinanza di trasmissione per il fatto diverso

Data la rilevanza mediatica e legale del caso Adriatici, segnaliamo l’ordinanza ex art. 521 comma 2 C.P.P. del Tribunale di Pavia che ha trasmesso gli atti alla Procura, ritenendo che l’accusa per la morte di Youns El Boussettaoui debba essere qualificata come omicidio volontario – supportato almeno da dolo eventuale – piuttosto che come eccesso colposo di legittima difesa.

Nel dettaglio, il Tribunale ha stabilito che la ricostruzione dell’accusa – secondo cui l’imputato avrebbe reagito in modo eccessivo per errore di valutazione del pericolo, colpendo la vittima con un’arma da fuoco – deve essere riesaminata, poiché l’istruttoria ha permesso una “ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quanto descritto nel decreto di giudizio immediato“.

Secondo il giudice, l’azione può essere considerata sostenuta da un dolo omicidiario (quanto meno eventuale), poiché l’imputato, fin dal primo contatto diretto con la parte offesa, ha agito con la ragionevole previsione di suscitare una reazione aggressiva, facendo venire meno così il requisito normativo della necessità della difesa previsto dall’art. 52 C.P.

Nell’ordinanza si fa riferimento alla giurisprudenza che stabilisce che la scelta volontaria di creare uno stato di pericolo esclude la possibilità di invocare la legittima difesa, non per l’assenza dell’ingiustizia dell’offesa, ma per la mancanza del requisito della necessità della difesa. Pertanto, l’esimente non si applica a chi agisce prevedendo ragionevolmente di provocare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui stesso creata.

Nella presente vicenda – si legge nel provvedimento – l’imputato, armato di pistola regolarmente detenuta (con colpo in canna e sicura disinserita), dopo aver pedinato la vittima per controllarne i movimenti (a seguiti di segnalazioni di comportamenti contrari all’ordine pubblico), avendo dichiarato di aver percepito l’aggressività della persona offesa, ha scelto deliberatamente di non allontanarsi dal luogo dei fatti pur avendo la possibilità di fuggire senza alcun pregiudizio: ciò esclude, secondo il Tribunale, anche la sussistenza del requisito normativo dell’evitabilità altrimenti del pericolo.

All’esito del dibattimento, la Giudice ha per questo motivo ritenuto superfluo persino l’effettivo accertamento dell’istante esatto in cui sarebbe avvenuto lo sparo, poiché, in qualunque momento lo si collocasse, l’insussistenza, ab origine, della necessità di difesa condurrebbe a conclusioni analoghe.

Dal punto di vista processuale, il Tribunale ha chiarito di non poter trasmettere direttamente gli atti alla Corte d’Assise di Pavia, come richiesto dalle difese delle parti civili. Questo perché, a differenza delle situazioni trattate nella giurisprudenza di legittimità citata, il caso in questione richiede che il Pubblico Ministero valuti un nuovo esercizio dell’azione penale, secondo i termini indicati. La questione non si riduce a una semplice questione di competenza per materia, ma deriva dalla diversa qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 521 c. 2 C.P.P.., per cui l’esercizio dell’azione penale spetta esclusivamente al Pubblico Ministero.

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