Violenze nei pronto soccorso: lo schema di decreto-legge approvato.

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 27.09.2024, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro della Salute Orazio Schillaci e del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per contrastare la violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni, nonché il danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.

Per quanto riguarda le modifiche al codice penale, all’articolo 635 c.p., dopo il secondo comma, viene aggiunto il seguente: «Chiunque, all’interno o nelle vicinanze di strutture sanitarie o socio-sanitarie, sia residenziali che semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza o minaccia alla persona, oppure in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili beni ivi esistenti o destinati al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata».

Per quanto riguarda le modifiche al codice di procedura penale, all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) sono aggiunte le seguenti: «a-ter) delitto di lesioni personali a professionisti sanitari o sociosanitari, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie correlate, come previsto dall’art. 583-quater, secondo comma, del codice penale» – «a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo 635, terzo comma, del codice penale».

E ancora all’articolo 382-bis C.P.P:, dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente: «1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su beni esistenti o destinati al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale, o per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 colui che, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, a condizione che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.».